Per il visto sui rimborsi il professionista utilizza la vecchia check list
13/01/2015
Il visto di conformità Iva cambia pelle e diventa (quasi sempre) l’unica alternativa percorribile alla prestazione di garanzia per una richiesta di rimborso del credito (annuale o trimestrale) di importo superiore a 15mila euro. La novità è stata commentata dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 32/E del 30 dicembre, la quale, tuttavia, non ha affrontato gli aspetti operativi di questa “mutazione genetica”. Tre, in particolare, sono le questioni che meritano approfondimenti. Il primo riguarda il perimetro dei controlli da effettuare per rilasciare una fedele attestazione sulla dichiarazione Iva portante un credito sopra soglia. A tutt’oggi, gli operatori dispongono della “check list” di verifiche tratteggiata sulla scorta di quanto previsto in sede di prima applicazione dalla Circolare 57/E/09, dettata quando il “visto” era finalizzato a consentire la compensazione orizzontale e non i rimborsi. In secondo luogo, tali verifiche andrebbero adattate per essere applicate all’istanza trimestrale (modello TR), la quale, a sua volta, andrà modificata per prevedere l’attestazione da parte del professionista o la equivalente sottoscrizione da parte dell’organo di controllo. In proposito è lecito pensare a qualche semplificazione nelle verifiche. Infine, sorge il dubbio se un modello TR con credito “sopra soglia” vada ora vistato anche per chi intende solo operare in compensazione orizzontale (e non chiedere alcun rimborso).