03/02/2015
Chi esercita attività d’impresa da meno di due anni è tenuto a
prestare la garanzia se chiede il rimborso di un credito Iva superiore a
15mila euro. Sfuggono a questa regola: le start up innovative (art.25, D.L.
n.179/12); i soggetti che non svolgono attività d’impresa. In particolare, sono
i lavoratori autonomi a non necessitare di una particolare “anzianità di
servizio” per beneficiare dell’esonero dalla garanzia, nel rispetto delle
altre condizioni previste. È questo uno dei temi più dibattuti legati all’Iva.
Si ritiene che anche i lavoratori autonomi siano esonerati anche da altri
adempimenti, tra cui la garanzia per il rimborso di crediti Iva oltre 15mila
euro. Infatti, in questo caso, per la generalità dei contribuenti, in aggiunta
al visto di conformità (o sottoscrizione del revisore), è prevista la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti i requisiti di solidità
patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva. Tuttavia, per un
professionista è difficile ipotizzare sia il rispetto del requisito della
continuazione dell’attività “aziendale” (soprattutto con riguardo alla mancata
cessione di aziende o rami d’azienda) sia quello della consistenza
patrimoniale. Infatti, i lavoratori autonomi - anche se in contabilità
ordinaria (l’esclusione dall’attestazione per i soggetti in contabilità semplificata
è prevista dalla Circolare n.32/E/14) - non evidenziano un patrimonio netto
tecnicamente inteso, utilizzabile ai fini del confronto richiesto dal terzo
comma dell’art.38-bis (lettera a).