20/01/2015
Nessuna sanzione per l’omesso reverse charge, poiché l’adempimento «è e resta solo formale». È quanto ha stabilito la CTP di Milano (sentenza 11698 del 22 dicembre 2014), in linea con il recente orientamento espresso dalla Corte di giustizia europea che ha escluso l’applicazione delle sanzioni nelle ipotesi di irregolarità commesse in materia di “inversione contabile” ai fini Iva.