03/02/2015
L’estensione del regime dell’inversione
contabile a opera della L. n.190/14 sta generando, come prevedibile, molte
incertezze, soprattutto nel settore edile. In attesa dei chiarimenti
dell’Amministrazione finanziaria, facciamo il punto della situazione cercando
di individuare quelli che, in base alla formulazione letterale della nuova
lettera a-ter) del sesto comma dell’art.17, d.P.R. n.633/72 e al
raffronto con le disposizioni della lettera a), potrebbero essere i criteri da
seguire per la definizione del raggio di applicazione della norma. Trattandosi
di un regime particolare, derogatorio rispetto alle regole comuni, dovrebbe
valere il principio dell’interpretazione restrittiva; tuttavia, alcuni passaggi
della relazione tecnica del DDL paiono orientati nell’ottica di massimizzare
l’effetto utile di contrasto alle frodi. È utile prendere le mosse dalle
disposizioni della lett.a). I presupposti necessari per l’applicazione del
regime dell’inversione contabile ai sensi delle suddette disposizioni sono: 1)
l’esistenza di un’operazione qualificabile come prestazione di servizi; 2) la
riconducibilità oggettiva della prestazione e dell’attività dei contraenti al
settore edile, identificato dalla prassi dell’amministrazione finanziaria con
la sezione F della tabella Ateco 2007; 3) l’esecuzione della prestazione in
dipendenza di un contratto di subappalto. La nuova disposizione della lettera
a-ter), in vigore dal 1° gennaio 2015, attrae ora nel regime
dell’inversione contabile anche «le prestazioni di servizi di pulizia, di
demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici».
Questa disposizione è più ampia della precedente, perché non attribuisce
rilevanza al tipo di rapporto fra i contraenti (requisito sub 3), né
all’attività svolta dal committente (requisito sub 2), sicché è applicabile, in
generale, alle operazioni «B2B», ovviamente soltanto se oggettivamente
rientranti fra quelle menzionate. Sotto il profilo strettamente oggettivo,
invece, il raggio d’azione è più limitato, perché la nuova disposizione non
prende in considerazione le prestazioni di servizi del settore edile in
genere, ma solo quelle di pulizia, demolizione, installazione impianti e di
completamento relative a edifici. Seguendo l’interpretazione letterale, si
dovrebbe in primo luogo affermare che le suddette prestazioni seguono il regime
ordinario allorquando non sono relative a edifici, bensì ad altri immobili (per
esempio, installazione di impianti di illuminazione, oppure servizi di pulizia,
di terreni, aree, strade, ecc.). In secondo luogo, pur considerando la sezione
F della tabella Ateco 2007 il punto di riferimento per l’individuazione
oggettiva delle prestazioni, come emerge anche dalla relazione tecnica che
richiama il codice Ateco 43, non tutte le attività contemplate rientrano
nell’ambito di applicazione del regime dell’inversione contabile: si è detto,
infatti, che la nuova lett. a-ter), diversamente dalla lettera a),
menziona solo le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e
di completamento relative a edifici.