Black list: Invii con vecchie regole non sanzionati
21/01/2015
Nessuna sanzione per i contribuenti che per i mesi di novembre e dicembre, o dell’ultimo trimestre 2014, hanno optato per l’invio della comunicazione black list secondo le vecchie regole. È uno dei chiarimenti contenuti nella Circolare n.31/E/14 che ha fornito le prime precisazioni sulle novità introdotte dal D.Lgs. n.175/14. La Circolare n.31/E/14, oltre a ribadire la validità delle regole ante-decreto fino alla fine del 2014, precisa che gli operatori che abbiano optato per la loro applicazione, possono evitare di comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo inferiore a 500 euro, sebbene effettuate o ricevute dopo il 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore della nuova norma) e comunque non oltre il 31 dello stesso mese. Inoltre, chi ha esercitato la facoltà di procedere secondo le regole previgenti, non dovrà poi compilare anche il modello annuale, nonostante il superamento della soglia annuale di 10mila euro nell’ultima frazione del 2014. La Circolare n.31/E/14 chiarisce come i contribuenti debbano individuare il limite di 10mila euro delle operazioni da comunicare, definito dalla norma quale «importo complessivo annuale» (in sostituzione della precedente soglia di 500 euro riferibile a ciascuna singola operazione). Le nuove regole black list, che intervengono sull’entità e la periodicità delle operazioni da comunicare, si inquadrano nel più generale obiettivo di rimodulare quegli obblighi amministrativi a carico delle imprese, a cui non corrisponde una reale utilità per l’amministrazione finanziaria per le delle attività di controllo e accertamento.