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Le novità del ravvedimento operoso

05/02/2015
Una delle novità di maggior rilievo della Legge di Stabilità riguarda  l’istituto del ravvedimento operoso, in quanto
l’art. 1, co. 637, lett. b), della Legge n. 190/2014 ha introdotto, nel co. 1 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997,
le lett. a-bis), b-bis) e b-ter),
per effetto delle quali – qualora la violazione non sia già stata constatata e
non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente
obbligati, abbiano avuto formale conoscenza – la sanzione è ridotta a:
a-bis) 1/9 del minimo, se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della
dichiarazione, ovvero – quando non è prevista la dichiarazione periodica
– entro 90 giorni dall’errore o dall’omissione;
b-bis) 1/7 del minimo, se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa
all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione,
ovvero – quando non è prevista la dichiarazione periodica – entro due anni
dall’errore o dall’omissione;
b-ter) 1/6 del minimo, se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa
all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione,
ovvero – quando non è prevista la dichiarazione periodica – oltre due anni
dall’errore o dall’omissione.
Le disposizioni di cui all’art. 13,
co. 1, lett. b-bis) e b-ter), del D.Lgs. n. 472/1997 si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle
Entrate: con riferimento a questi ultimi, è altresì stabilito che non
opera la preclusione di cui all’art. 13, co. 1, primo periodo, del D.Lgs. n.
472/1997 – contestazione o conoscenza dell’avvio dell’attività amministrativa
di controllo – salva la notifica degli atti di liquidazione ed accertamento,
comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e
36-ter del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
È stata, inoltre, introdotta la lett.
b-quater) dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, al fine di riconoscere
l’applicazione della sanzione ridotta a 1/5
del minimo, qualora la regolarizzazione degli errori e delle omissioni,
anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione(art. 24 della Legge n. 4/1929), salvo che la violazione rientri tra quelle
indicate dagli artt. 6, co. 3, e 11, co. 5, del D.Lgs. n. 471/1997.
Il pagamento e la regolarizzazione a norma dell’art. 13 del D.Lgs. n.
472/1997 non precludono l’inizio o la
prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative
di controllo ed accertamento.
In materia di definizione dell’accertamento, l’art. 1, co. 637, lett. c),
della Legge n. 190/2014 ha, invece, stabilito l’abrogazione dei co. 1-bis,
1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell’art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997, nonché
del successivo art. 5-bis, così come del co. 1-bis dell’art. 11 e il co. 2-bis
dell’art. 15.
L’art. 1, co. 638, della n. 190/2014 ha previsto che le disposizioni di cui
agli artt. 5, co. 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, e 11, co. 1-bis, del
D.Lgs. n. 218/1997 (adesione integrale processo verbale di constatazione,
inviti a comparire ed acquiescenza rafforzata) continueranno, tuttavia, ad essere applicati agli inviti al contraddittorio in materia
di imposte sui redditi, Iva ed altri tributi indiretti notificati entro il 31 dicembre
2015: analogamente, le disposizioni di cui all’art. 5-bis del D.Lgs. n.
218/1997 continueranno ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in
materia di imposte sui redditi, Iva ed altri tributi indiretti consegnati entro
il 31 dicembre 2015.
L’abrogazione del co. 2-bis dell’art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997 opererà
esclusivamente con riguardo agli atti definibili notificati dall’Agenzia delle
Entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016(art. 1, co. 639, della Legge n. 190/2014).
L’art. 1, co. 640, della Legge n. 190/2014 ha, infine, disposto che, nel
caso di presentazione della dichiarazione integrativa (artt. 2, co. 8, del
D.P.R. n. 322/1998, e 13 del D.Lgs. n. 472/1997), ovvero – quando non è
prevista dichiarazione periodica – nell’ipotesi di regolarizzazione dell’errore o dell’omissione, è stabilito che i termini per la notifica delle cartelle di pagamento (art. 25, co. 1, lett. a) e
b), del D.P.R. n. 602/1973) decorrono dalla data di presentazione di tali
dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione. La norma
riguarda i termini relativi all’attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi
dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle
dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la
correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul
pagamento del tributo.
La medesima disposizione ha altresì stabilito che i termini per l’accertamento di cui all’art. 43 del D.P.R. n.
600/1973 decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa,
limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione, mentre quelli riguardanti
l’imposta di registro (art. 76
del D.P.R. n. 131/1986), quella di successione
e donazione (art. 27 del D.Lgs. n. 346/1990) decorrono dalle
regolarizzazione spontanea degli errori o delle omissioni.
 

 

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