12/01/2015
Via libera all’emissione della nota d’accredito per il recupero dell’Iva non incassata, nelle ipotesi di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art.182-bis L.F., ovvero di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’art.67 della medesima legge. La modifica apportata all’art.26, co.2, d.P.R. n.633/72 per effetto dell’art.31 del D.Lgs. n.175/14 riconosce espressamente, in queste due particolari fattispecie, di poter recuperare l’imposta addebitata ma non incassata, anche oltre l’anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, come specificato al successivo comma 3 dell’art.26 nell’ipotesi di «sopravvenuto accordo tra le parti». Tuttavia, l’individuazione del momento a partire dal quale è consentita l’emissione della nota di accredito meriterebbe qualche chiarimento. Al di là della non perfetta coincidenza sul perimetro delle operazioni interessate (l’art.101 non menziona i piani attestati, si veda l’articolo in basso), la lettura della relazione porta a ritenere che l’omologa dell’accordo e la pubblicazione del piano attestato vengano assunti come momenti qualificanti dell’infruttuosità della procedura, facendo sorgere istantaneamente il diritto all’emissione della nota di accredito e alla conseguente detrazione dell’imposta, detrazione da esercitare, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il relativo diritto è sorto e alle condizioni esistenti a tale data (Risoluzione 89/E/02). Tale soluzione costituirebbe un sicuro “passo in avanti” rispetto a quanto fu chiarito dalle Entrate con riferimento al concordato preventivo.