22/12/2014
Fino all’11 febbraio 2015 è possibile consegnare le dichiarazioni d’intento al proprio fornitore secondo le vecchie modalità. In questo caso il fornitore è esonerato dall’invio telematico. Per le lettere d’intento con efficacia anche oltre questa data è consigliabile che l’esportatore abituale provveda all’invio in tempo utile al fine di ottenere la ricevuta telematica entro il 12 febbraio, al fine di non avere periodi “scoperti”. È quanto si evince dal Provvedimento 159674/2014, col quale sono stati approvati il modello per la dichiarazione e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica, ed è stata definita la disciplina transitoria del passaggio alle nuove regole varate dall’articolo 20 del Decreto semplificazioni.
L’Agenzia delle Entrate ha previsto che per le lettere d’intento che gli operatori si apprestano ad inviare in questi giorni a valere sul 2015 è possibile beneficiare delle “vecchie” regole. In particolare, dalla lettura del Provvedimento e del comunicato stampa, si evince che l’esportatore abituale può inviare le lettere d’intento utilizzando il modello precedente e che – nonostante non sia esplicitamente evidenziato - il fornitore che le riceve non è tenuto ad alcuna comunicazione (in caso di successive e differenti precisazioni si avrebbe tempo per rimediare fino al 16 febbraio 2015). Infatti, viene solo precisato che il fornitore è esentato dall’obbligo di verifica dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento alle Entrate, senza alcun riferimento ad altri obblighi. Pare evidente che, in un’ottica di semplificazione, si intenda evitare il duplice adempimento telematico. Al punto 5.3 del Provvedimento viene inoltre stabilito che, per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate secondo le vecchie modalità che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia. Da qui una considerazione: è opportuno che per le lettere d’intento che “coprono” periodi che vanno oltre il 12 febbraio l’esportatore abituale effettui l’invio telematico in modo da ottenere la relativa ricevuta entro tale data. In caso contrario non sarebbero infatti consentite consegne (esentate dall’imposta) tra il 12 febbraio e la data di consegna della lettera d’intento e della ricevuta al proprio fornitore. È comunque lasciata la possibilità all’esportatore abituale di avvalersi fin da subito (da quando sarà disponibile sul sito dell’Agenzia il software) delle nuove modalità.