La nuova disciplina Iva: nel settore dell’editoria
03/05/2014
Ridisegnato in maniera restrittiva il trattamento fiscale ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, soprattutto in relazione alla definizione dei
cosiddetti “supporti integrativi”
L’articolo 19 del decreto legge 63/2013 ha limitato la possibilità
di cedere beni diversi dai prodotti editoriali con applicazione dell’aliquota
agevolata al 4 per cento.
La norma prevede anche una variazione degli
stessi prodotti editoriali cui è possibile allegare, con regime agevolato, i
supporti integrativi che, di fatto, assumono significato di “prodotto
strettamente connesso” alla pubblicazione.
La norma fino al 31 dicembre 2013
Erano considerati supporti integrativi i nastri,
i dischi, le videocassette e altri supporti sonori o videomagnetici, ceduti per
un prezzo indistinto e in un’unica confezione, unitamente a giornali
quotidiani, periodici e libri, a condizione che il costo del supporto non fosse
superiore al 50% del prezzo di vendita al pubblico dell’intera confezione. Se mancava una delle condizioni, si avevano
diverse conseguenze in ordine all’applicazione dell’imposta, del regime e/o
dell’aliquota. Inoltre, si avevano ancora diverse conseguenze a
seconda della natura del supporto
Supporto
integrativo non connesso al prodotto editoriale (ad esempio, la videocassetta di un film di avventura ceduta unitamente a
un giornale quotidiano) Si applicava sempre il regime monofase, ma non
era possibile determinare l’imposta con l’applicazione del metodo della
forfetizzazione della resa. L’imposta andava quindi calcolata sul numero delle
copie vendute con applicazione dell’aliquota del 4 per cento. Tuttavia, se il
costo del supporto superava il 50% del prezzo di vendita della confezione, pur
restando fermo il metodo monofase, si applicava l’aliquota del supporto
integrativo (Iva ordinaria) sull’intero prezzo della confezione.
Supporto
integrativo e altro bene funzionalmente connesso con le pubblicazioni Si realizzava il presupposto della funzionalità,
in quanto detti beni integravano ed esplicavano una funzione illustrativa o
didattica degli argomenti contenuti nelle pubblicazioni (ad esempio, una
musicassetta ceduta congiuntamente a una rivista di musica). Pertanto, la
cessione di tali beni unitamente al prodotto cartaceo non faceva venir meno il
beneficio della resa forfetaria. Si applicava l’aliquota del 4% sull’intera
confezione che, in sostanza, veniva ceduta come unico prodotto e non operavano
limiti di valore o vincoli di costo.
La connessione doveva risultare da dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa dall’editore all’ufficio Iva o delle Entrate
prima della commercializzazione o, al più tardi, entro il termine di 30 giorni
dall’immissione in commercio.
Beni
diversi dai supporti integrativi e altri beni funzionalmente connessi Per individuare la disciplina da attuare, era
necessario verificare se il costo del gadget fosse superiore o inferiore al 50%
del prezzo di vendita dell’intera confezione e se il gadget fosse ceduto in
un’unica confezione e a prezzo indistinto. Se era inferiore e la vendita congiunta,
l’imposta veniva corrisposta dal solo editore, con il regime monofase, con
applicazione dell’imposta sulla base del numero delle copie effettivamente
vendute. Se era superiore (oppure la vendita era
disgiunta), l’imposta veniva applicata sull’intera confezione con il regime
ordinario, uscendo anche dal regime monofase previsto dall’articolo 74 comma 1,
lettera c), del Dpr 633/1972.
L’aliquota da applicare alle cessioni congiunte,
veniva applicata differenziando le seguenti ipotesi:
· se il costo del gadget era inferiore al
10% del prezzo dell’intera confezione, si applicava l’aliquota del 4% sul
valore complessivo della vendita, con il regime monofase e in base alle copie
effettivamente vendute
· se il costo del gadget era superiore al
10% del prezzo dell’intera confezione (ma non al 50%), si applicava l’aliquota
del 4% sul valore del prodotto editoriale e l’aliquota propria del gadget sul
valore di vendita di quest’ultimo, ferma restando l’applicazione del regime
monofase
· se il costo del gadget era superiore al
50% del prezzo di vendita al pubblico della confezione, l’Iva si applicava nei
modi ordinari su tutto il prodotto.
La norma dall’1
gennaio 2014
Per “supporti integrativi” si devono intendere
(come modificato dall’articolo 19 del Dl 63/2013) “i nastri, i dischi, le videocassette e gli
altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente,
in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e
per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili
visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e
che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente”.
A seguito della nuova definizione,
l’applicazione del favorevole regime della forfetizzazione della resa (“L'imposta può applicarsi in relazione al
numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione
della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente
a beni diversi dai supporti integrativi) viene limitata alla sola cessione di supporti integrativi, che assumono
valore di beni funzionalmente connessi, a condizione che gli stessi siano
venduti:
1. in un’unica confezione
2. unitariamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le
università (inclusi i dizionari) e ai libri per non vedenti
3. a un prezzo indistinto rispetto a quello
dei libri e non siano commercializzabili
separatamente.
Viene inoltre stabilito che la regola generale
(imposta dovuta in relazione al numero delle copie vendute) continuerà a
trovare applicazione nel caso in cui i giornali, i quotidiani e i libri siano
ceduti unitamente a beni diversi da supporti integrativi, con prezzo indistinto
e in un’unica confezione, sempre che il costo del bene ceduto, anche
gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50% del
prezzo dell’intera confezione. In ogni caso, “l’imposta si applica con l’aliquota
propria di ciascuno dei beni ceduti” (sesto periodo
dell’articolo 74, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972).
In ogni altro tipo di cessione (quindi, non sarà
più rilevante il fatto che il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, sia
superiore al 10% del prezzo dell’intera confezione), l’imposta si applicherà
con l’aliquota propria di ciascun bene ceduto.
Con la variazione così incisiva del significato
di supporto integrativo, assimilandolo al concetto di bene funzionalmente
connesso, il legislatore ha eliminato l’ultimo periodo dell’articolo 74, comma
1, lettera c), che demarcava la precedente differenza tra supporto integrativo
e bene funzionalmente connesso, che necessitava della dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, presentata prima della commercializzazione presso il
competente ufficio Iva.