14/01/2015
Anche l’imposta di successione beneficia di alcune semplificazioni, disposte dall’art.11 del decreto legislativo sulle semplificazioni (n.175/14), il quale, più precisamente, apporta modifiche agli artt.28, 30 e 33 del Testo unico dell’imposta di successione e donazione. Le innovazioni previste d agli art.28, co. 6, e 33, co.1, del Testo unico, sono dirette a semplificare gli adempimenti dichiarativi degli eredi in presenza di crediti fìscali già di spettanza del de cuius: in sostanza è prescritto che, una volta registrata la dichiarazione di successione, la sopravvenienza di rimborsi per crediti fiscali non comporta (come invece accadeva prima di questa norma innovativa) l’obbligo di presentare una dichiarazione di successione integrativa al fine di comprendere questi crediti tra gli asset dichiarati al fisco; cosicché ora l’agenzia delle Entrate deve liquidare l’imposta di successione tenendo conto anche degli anzidetti importi, senza che essi dunque debbano essere oggetto di previa dichiarazione. La modifica all’art.28, co.7, del Testo unico è finalizzata, invece, ad ampliare le ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione, nel caso in cui: a) l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta; b) l’attivo ereditario non comprenda immobili o diritti reali immobiliari. Viene infine disposto, con l’inserimento del co. 3-bis nell’articolo 30 del Testo Unico, che il contribuente avrà la possibilità di allegare alla dichiarazione di successione, in luogo dei documenti prescritti, in originale o in copia autenticata, le loro copie non autenticate unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità dei documenti fotocopiati.