12/12/2014
Nuove regole sulle comunicazioni black list già applicabili per le operazioni effettuate a fine 2014. Pertanto, a meno di sorprese, gli addetti ai lavori non dovranno procedere agli invii relativi a novembre e dicembre (ovvero all’ultimo trimestre) perché le operazioni effettuate in tali periodi saranno indicate nella comunicazione annuale da inviare nel 2015. L’articolo 21 del D.Lgs. n.175/14 stabilisce che la comunicazione annuale e la soglia elevata a 10mila euro si applichino già alle operazioni dell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore, ossia sabato 13 dicembre 2014. Quindi le operazioni effettuate, o che devono ancora essere effettuate a fine di quest’anno, non sono più soggette alle vecchie regole. In particolare, gli operatori non sono tenuti a inviare né la comunicazione mensile su novembre (il cui invio scadrebbe alla fine di dicembre) né quella relativa a dicembre o all’ultimo trimestre (l’invio avrebbe dovuto essere effettuato entro gennaio). Sono le conclusioni a cui si perviene considerando l’effetto retroattivo a tutto il 2014 delle nuove disposizioni. In alcuni casi si dovranno comunicare anche per il 2014 operazioni prima escluse. C’è poi il nodo delle sanzioni sui mancati invii delle comunicazioni nei mesi 2014 anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n.175/14. Il principio del favor rei e l’efficacia retroattiva della norma potrebbero portare a escluderne la sanzionabilità, in quanto la comunicazione annuale “assorbirebbe” anche le comunicazioni già presentate o che avrebbero dovuto essere presentate. Il provvedimento attuativo dovrà anche chiarire se nella comunicazione annuale sul 2014 sarà possibile escludere le operazioni già comunicate mensilmente o trimestralmente.