10/12/2014
Sono molti i contribuenti che, optando per la dilazione presso l’ufficio delle Entrate, per il tardivo versamento di una rata trimestrale oltre il termine di quella successiva si sono visti recapitare una cartella di pagamento da Equitalia con l’addebito di una maxi sanzione su tutto il debito residuo e dell’aggio della riscossione nella misura dell’8%. La dilazione del debito tributario presso l’agenzia delle Entrate segue altre regole rispetto alla dilazione presso Equitalia. In particolare, il mancato pagamento di una rata entro il termine di tre mesi ossia vale a dire di scadenza della rata successiva comporta la decadenza dalla dilazione concessa dall’ufficio e la contestuale iscrizione a ruolo delle somme dovute, con l’aggravio dell’applicazione della sanzione del 60% sul debito residuo (in caso di avvisi di accertamento) o 30% sulla rata non versata o versata in ritardo (in caso di avvisi bonari), oltre che l’applicazione dell’aggio della riscossione.
Per gli avvisi bonari gli uffici seguono una linea più dura
Non sempre il tardivo pagamento di una rata comporta la decadenza dalla dilazione e la comminazione della maxi sanzione del 60% sul debito residuo. Il lieve ritardo nel pagamento di una rata diversa dalla prima nel caso di adesione, acquiescenza, mediazione o conciliazione giudiziale in merito a un avviso di accertamento e di rateazione concordata con l’ufficio, non comporta il disconoscimento dell’intera dilazione e l’irrogazione della maxi sanzione. La stessa Agenzia, con diverse circolari (nn. 9/E/12 e 27/E/13) ha precisato che errori non rilevanti nei pagamenti derivanti da mediazione o da acquiescenza in merito ad avvisi di accertamento non devono comportare il disconoscimento del beneficio della dilazione, invitando di fatto gli uffici a valutare in modo non rigido gli eventuali ritardi nei versamenti. Questo atteggiamento “benevolo” sembra valere solo nel caso di dilazione di avvisi di accertamento e non anche nell’ipotesi di rateazione di avvisi bonari. In attesa che il Governo dia attuazione alla legge delega, in assenza di apposite disposizioni normative e di documenti di prassi, anche per il pagamento con un solo giorno di ritardo della prima rata o di quelle successive di avvisi bonari, gli uffici disconoscono il beneficio della dilazione e applicano comunque la sanzione. In merito a tale questione non mancano, tuttavia, pronunce di giurisprudenza di merito a favore del contribuente. In particolare, secondo i giudici tributari aditi, in virtù dello Statuto del contribuente che sancisce il principio di collaborazione e buona fede tra contribuente e Fisco, la tardività del pagamento di una rata non può essere equiparata all’omesso pagamento. Inoltre, il pagamento della prima rata avvenuto in ritardo rispetto al termine di 30 giorni dall’avviso bonario non può comportare il disconoscimento dell’intera dilazione in quanto tale effetto non è previsto dalla legge. Pertanto, ai fini della difesa, non rimane che impugnare le iscrizioni a ruolo conseguenti al disconoscimento della dilazione da parte dell’ufficio.