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L'Acconto IVA

19/12/2014
Qualche settimana alla scadenza del versamento dell’acconto Iva: entro il prossimo 29 dicembre (il 27 cade di sabato) i contribuenti si trovano infatti a dover far fronte a questo adempimento. I metodi alternativi per la determinazione dell’acconto sono tre:
 
1.   metodo storico
 
2.   metodo previsionale
 
3.   metodo delle operazioni effettuate
 
Il metodo storico prevede che l'acconto sia pari all'88% della base di riferimento (saldo a debito) individuata sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente:

Liquidazione mensile - base di riferimento  debito liquidazione mese dicembre 2013 (VH12 Iva 2014); liquidazione triemestrale - base di riferimento - debito della dichiarazione relativa al 2013 (saldo + acconto) (VL38 – VL36+ VH13).

Non vanno in ogni caso considerati gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale (R.M. n. 157/E/2004) e l’eventuale adeguamento agli studi di settore o parametri per il 2013 non influenza il suo ammontare.
 
In alternativa al metodo storico, il contribuente ha la facoltà di adottare il metodo previsionale, che consiste nel commisurare l’acconto sulla base del dato previsionale 2014: mese di dicembre/quarto trimestre/dichiarazione annuale dell’anno in corso.
 
Utilizzando tale metodo, per non incorrere in sanzioni, è necessario che a consuntivo l’acconto versato per il 2014 non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2014 (mod. IVA 2015).
 
Infine con il metodo delle operazioni effettuate, l’Iva dovuta in acconto è pari al 100% dell’importo che deriva effettuando entro il giorno 29 dicembre un’apposita liquidazione IVA al 20 dicembre.
 
Tale metodo consiste quindi nel determinare l’ammontare dell’acconto dovuto dal contribuente tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 633/1972 facendo riferimento al periodo 01.12 – 20.12 (contribuente mensile), 01.10 – 20.12 (contribuente trimestrale).
 
Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell’IVA relativa ai predetti periodi (01.12 – 20.12.2012 o 01.10 – 20.12.2012), il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente (e non nella misura dell'88%).
 
Nel caso di variazione della periodicità di liquidazione rispetto al 2013:
 

passaggio da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo di acconto è pari ad un terzo dell’imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale 2013;
 
passaggio da mensile a trimestrale: l’acconto dell’’88% va determinato sulla base delle liquidazioni effettuate nell’ultimo trimestre 2013.
 

Da ultimo, sono esonerati dal versamento dell’acconto IVA i soggetti che presentano:
 

una base di riferimento a credito (storico 2013 o presunto 2014)
 
un importo dovuto inferiore a 103,29€
 
la cessazione dell’attività entro il 30 novembre se mensili, 30 settembre se trimestrali
 
l’inizio dell’attività nel corso del 2014
 
soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative (art. 13, Legge n. 388/2000)
 
soggetti usciti dal regime delle nuove iniziative dal 2014
 
soggetti che adottano il regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011)
 
soggetti usciti dal regime dei minimi con decorrenza 2014 con applicazione del regime ordinario
 
soggetti che adottano il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, DL n. 98/2011)
 
soggetti usciti dal regime contabile agevolato con decorrenza 2014
 
soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91
 

Il versamento dell’acconto IVA va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo: “6013” per i contribuenti mensili e “6035” per quelli trimestrali. L’anno di riferimento da indicare è il “2014”.
 
L’ammontare dell’acconto, unitamente all’indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, andranno indicati al rigo VH13 del modello IVA 2015.
 
Fonte: ecnews.it
 

 

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