09/12/2014
In questi giorni molti contribuenti stanno ricevendo gli avvisi di pagamento della Tari, il nuovo prelievo sui rifiuti che sostituisce la Tares, ovvero la Tarsu o la Tia per i comuni che nel 2013 non hanno cambiato regime. Diversamente da Imu e Tasi, la disciplina della Tari demanda agli enti locali la decisione sulle scadenze di pagamento. Gli elementi essenziali della Tari sono rimasti sostanzialmente gli stessi rispetto al passato, se si esclude la maggiorazione di 30 centesimi a metro quadro (ora abrogata). Il soggetto tenuto al pagamento è chi occupa oppure detiene gli immobili a qualsiasi titolo e solo in caso di utilizzo non superiore a sei mesi (come per le locazioni estive) la tassa è posta in capo al proprietario. La superficie di riferimento resta quella calpestabile, mentre il passaggio al criterio dell’80% della superficie catastale partirà dopo che l’agenzia delle Entrate avrà emanato un apposito decreto. Le differenze riguardano principalmente - specie per i comuni che nel 2013 sono rimasti alla Tarsu - l’utilizzo di nuovi parametri come il numero dei componenti del nucleo familiare e i coefficienti di produttività distinti per fasce d’utenza (domestica e non domestica), con quota fissa e variabile. Le tariffe sono stabilite dai singoli enti in conformità al piano finanziario, utilizzando il metodo normalizzato (d.P.R. 158/99) e con possibilità di operare una flessibilità del 50% in più o in meno sui coefficienti di produttività, al fine di evitare brusche variazioni tariffarie. Si tratta comunque di un regime provvisorio destinato a far posto a un nuovo regolamento tariffario statale.