03/12/2014
Contribuenti alla cassa il prossimo 16 dicembre, quando dovrà essere versata la seconda rata (e conguaglio) dell’imposta municipale propria (Imu) per l’intero anno 2014. La determinazione della base imponibile varia in funzione della tipologia di bene immobile interessata e, quindi, a seconda che si tratti di fabbricati, aree fabbricabili e/o terreni agricoli. Per eseguire correttamente il calcolo si deve tenere conto, tra l’altro, delle numerose e recenti novità legislative e di una serie di peculiarità, evidenziando che restano incisi dal tributo il proprietario dell’immobile, il titolare del diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie), il locatario per gli immobili detenuti in leasing, il concessionario di aree demaniali in regime di concessione e il coniuge assegnatario della ex casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non titolare, neppure «pro quota», di diritti di proprietà, sulla base delle quote possedute. La L. n.147/13 (Stabilità 2014), a decorrere dal 2014, ha modificato, tra l’altro, il presupposto impositivo dell’imposta con la conseguenza che, a decorrere dal medesimo periodo d’imposta, le «abitazioni principali» e le relative pertinenze, con l’eccezione delle unità immobiliari «di lusso», censite nelle categorie «A/1» (abitazioni di tipo signorile), «A/8» (abitazioni in ville) e «A/9» (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), sono esenti dal pagamento del tributo; la qualificazione di «abitazione principale», ai fini del tributo, si ottiene quando il possessore e il proprio nucleo familiare vi dimorano abitualmente, sull’unità sia stata collocata la residenza anagrafica e quanto la stessa è costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto. Dal 2015 è considerata adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti sul territorio e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire; co.1, art.9-bis, D.L. n.47/14).