09/12/2014
Il primo decreto attuativo del Jobs act, convertito definitivamente ieri in legge, sarà quello con la normativa sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti per i nuovi assunti, che avrà impatto diretto sull’art.18 dello Statuto dei lavoratori. I nodi principali di questo D.Lgs., che dovrebbe arrivare sul tavolo del CdM a metà dicembre, sono l’entità degli indennizzi nei casi di licenziamento economico illegittimo (qui scomparirà per sempre la tutela reale), che, dopo le ultime limature, non dovrebbero superare i tetti oggi previsti dalla legge Fornero (24 mensilità). Per non gravare eccessivamente sulle aziende. In caso di conciliazione si potrebbe scendere a 18 mesi (rispetto alle prime ipotesi di 24 mensilità). C’è poi da chiarire quali sono le “specifiche fattispecie” di licenziamento disciplinare per le quali resterà in piedi il reintegro, con l’ipotesi, emersa con sempre più insistenza nel corso delle ultime riunioni dei tecnici, di introdurre la clausola di “opting out”, cioè di consentire al datore di lavoro di poter scegliere di versare un maxi-indennizzo al lavoratore al posto del reintegro disposto dal giudice. Contemporaneamente, o nelle settimane immediatamente successive, dovrebbe essere varato anche il decreto-delegato con la nuova Aspi, rafforzata nella durata (non si sa se anche nell’importo), ed estesa a una prima platea di circa 350mila collaboratori (oggi in caso di perdita del lavoro non hanno tutele). La nuova Aspi, quasi sicuramente, vedrà la fusione tra le attuali Aspi e mini-Aspi. Il riordino degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione) arriverà, probabilmente, in un momento successivo, visto che si tratta di una riforma “non a costo zero” e dovrà essere concordata con la Ragioneria generale dello Stato.
Per i licenziamenti economici resta l’indennizzo
La legge delega sul lavoro definitivamente approvata al Senato affida al governo il compito di delineare le caratteristiche del nuovo contratto a tutele crescenti, destinato a diventare, per i nuovi assunti, la forma comune del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Quello che differenzierà la nuova forma contrattuale (e quindi il regime applicabile ai nuovi assunti) dai contratti in corso, saranno le regole in materia di licenziamenti e, soprattutto, i rimedi in caso di licenziamento illegittimo. Questo naturalmente creerà una differenza di trattamento, destinata ad assorbirsi nel tempo, tra vecchi e nuovi assunti quanto a conseguenze del recesso. Sul punto però la delega è molto chiara: le nuove regole si applicheranno solo alle nuove assunzioni.