08/11/2014
Si riduce la platea degli operatori soggetti a sanzione per violazioni commesse nella compilazione della parte statistica degli elenchi Intrastat. Il decreto semplificazioni (art.25), infatti, riscrive integralmente il quinto comma dell’art.34 del D.L. n.41/95, stabilendo che le sanzioni per l’omissione o l’inesattezza dei dati di natura statistica relativi agli scambi di beni, si applicano solo alle imprese che rientrano nel programma statistico nazionale e che rispondono ai requisiti indicati nei decreti presidenziali che fissano l’elenco delle rilevazioni statistiche, per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione.