15/01/2015
Un’operazione triangolare, per essere considerata come cessione all’esportazione, non presuppone necessariamente che il trasporto dei beni avvenga a cura e nome del cedente, essendo essenziale invece che ci sia la prova che l’operazione, sin dall’origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all’estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti. Lo afferma l’ordinanza n. 25527 del 2 dicembre 2014 della Cassazione.