24/10/2014
I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, individuati agli artt.11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n.231/07 (intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili e altri operatori), sono tenuti a fornire all’Amministrazione finanziaria determinate informazioni con riferimento a specifiche operazioni con l’estero, o a rapporti a esse collegate, di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività. Con la Risoluzione n.88/E del 14 ottobre scorso l’Amministrazione finanziaria, in risposta ad alcuni quesiti avanzati da associazioni di categoria che richiedevano la dispensa per i propri aderenti in considerazione del fatto che gli indirizzi Pec sono già inseriti in albi o elenchi detenuti da pubbliche amministrazioni cui l’agenzia delle Entrate ha libero accesso, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti prodromici alla comunicazione delle informazioni, stabilisce l’esonero dell’invio per quanti hanno già comunicato la Pec rispettivamente al registro delle imprese (società e imprese individuali), ai rispettivi ordini professionali (professionisti), al Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica amministrazione (le Pubbliche amministrazioni).