23/05/2014 È possibile inviare una comunicazione per lo spesometro a integrazione
di quella precedentemente inviata? Ho riscontrato che alcune operazioni non
state inserite.
Sono tenuti
alla comunicazione dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano
operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. Per l’anno 2013 e successivi i
termini di presentazione sono fissati al 10 aprile dell'anno successivo a
quello di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione Iva
mensile, e al 20 aprile, per i contribuenti non mensili. In caso di omissione
della comunicazione, ovvero nell’ipotesi di invio della stessa con dati
incompleti o non veritieri, si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del
Dlgs 471/1997 (articolo 21 del Dl 78/2010): da un minimo di 258 a un massimo di
2.065 euro (paragrafo 6 della circolare 24/E del 2011). Presentando la
comunicazione nei termini, sarà possibile rettificarla o integrarla entro trenta
giorni dalla scadenza originaria, senza l’applicazione di alcuna sanzione. Non
è invece prevista analoga facoltà per mancato invio. Scaduto il termine dei 30
giorni sarà possibile avvalersi delle norme sul ravvedimento, versando la
sanzione ridotta a un ottavo del minimo, pari a 32 euro ai sensi dell'articolo
13 del Dlgs 472/1997 (paragrafo 5 della circolare 24/E del 2011). Qualora gli
elenchi siano incompleti, la sanzione sarà unica a prescindere a numero delle
irregolarità o delle omissioni, sebbene l’ufficio terrà conto delle infrazioni
per graduare la sanzione tra il minimo e il massimo previsto dalla norma
(articolo 7 del Dlgs 472/1997).