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Scadenze del 03/06/2014

21/05/2014
Modello 730/2014 - Presentazione dichiarazione
I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale per
la presentazione al Caf o a un professionista abilitato del modello 730 e della busta contenente la
scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille (mod. 730/1). La consegna va
effettuata direttamente al Caf o al professionista che rilasciano apposita
ricevuta (mod. 730/2) di avvenuta consegna da parte del contribuente.
 
Modello 730/2014 - Consegna prospetto liquidazione
Ultimo giorno utile per i datori di lavoro o enti pensionistici che prestano
assistenza fiscale per la consegna diretta al dipendente o al pensionato del
modello 730 e del prospetto di liquidazione modello 730-3.
 
Bollo autoveicoli - Versamento
I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con
bollo scadente ad aprile 2014,
residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere
al pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto). Il versamento va
effettuato utilizzando apposito bollettino di c/c/p presso le agenzie postali,
gli uffici dell’Aci, le tabaccherie autorizzate o le agenzie di pratiche auto.
 
Addizionale bollo auto - Versamento
Ultimo giorno
utile per il pagamento della addizionale erariale alla tassa automobilistica
(c.d. superbollo), pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo
cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo
rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% (decorsi venti anni dalla data di
costruzione, il “superbollo” non è più dovuto). Tenuti al versamento sono
coloro che risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di
riservato dominio, o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di
autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con
potenza superiore a 185 kw, con bollo scadente ad aprile 2014 e residenti in regioni che non hanno stabilito
termini diversi. Il versamento avviene utilizzando il modello “F24 -
Versamenti con elementi identificativi”, con esclusione della compensazione,
con modalità telematica da parte dei titolari di partita Iva o presso banche,
poste, agenti della riscossione o tramite i servizi di pagamento on-line, da
parte dei non titolari di partita Iva. Il codice tributo da indicare è il 3364.
 
Imposta di registro - Contratti di locazione
I titolari di
contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa
a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° maggio 2014. In caso di
registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La
scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è
scelto il regime della  "cedolare secca".
Dal 1° febbraio 2014 il versamento può essere effettuato:
1.   tramite il modello F23 presso banche, agenzie postali o agenti della
riscossione, utilizzando i seguenti codici tributo:
·        115T   imposta di registro per contratti di locazione fabbricati –
prima annualità
·        112T   imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità
successive
·        107T   imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo
·        114T   imposta di registro - proroga contratti di locazione
·        110T   imposta di registro - cessione di contratti di locazione e affitto
·        113T   imposta di registro - risoluzione di contratti di locazione e
affitto
·        108T   imposta di registro per affitto fondi rustici;
 
2.   in alternativa, tramite il modello “F24 Elide”, esclusivamente in via
telematica i contribuenti titolari di partita Iva, anche presso banche, agenzie
postali o agenti della riscossione gli altri contribuenti, utilizzando i
seguenti codici tributo:
·        1500    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima
registrazione
·        1501    locazione e
affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
·        1502   
locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di
contratto
·        1503    locazione e
affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
·        1504    locazione e
affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
·        1505    locazione e
affitto di beni immobili - Imposta di bollo
·        1506    locazione e
affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi
·        1507    locazione e
affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima
registrazione
·        1508    locazione e
affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima
registrazione
·        1509    locazione e
affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di
annualità e adempimenti successivi
·        1510    locazione e
affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di
annualità e adempimenti successivi
 
Tassa annuale sulle unità da diporto - Versamento
I proprietari,
gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli
utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria per la durata della
stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le  stabili
organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano o ai quali
sia attribuibile il possesso diunità da
diporto, devono pagare la tassa annuale prevista su imbarcazioni e
navi di lunghezza superiore ai 10 metri riferita al periodo 1° maggio 2014 – 30
aprile 2015. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 –
Versamenti con elementi identificativi, con modalità telematica. I non titolari
di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e
agenti della riscossione. Il codice tributo da indicare è 3370. Coloro che sono
impossibilitati a eseguire il pagamento con le predette modalità devono
provvedere tramite bonifico in “EURO” a favore del bilancio dello Stato al
Capo 8 – capitolo 1222.
 
Comunicazione operazioni con "black list"
I contribuenti
soggetti passivi Iva, che effettuano operazioni nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime
fiscale privilegiato (Paesi "black list"), individuati dai decreti
ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, devono effettuare in via
telematica la comunicazione mensile/trimestrale, direttamente o tramite
intermediari abilitati, delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi di importo superiore a 500 euro, effettuate e ricevute, registrate o
soggette a registrazione.
 

 

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