02/02/2015
Una
società può essere considerata in perdita sistematica solo a decorrere dal
settimo periodo d’imposta a decorrere dalla costituzione della stessa. È quanto
emerge da un chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nel corso del
Videoforum del 22 gennaio scorso. L’art. 18 del D.Lgs. n.175/14 (cd. decreto
semplificazioni) ha introdotto, già con decorrenza dal periodo d’imposta 2014,
importanti novità nella disciplina delle società in perdita sistematica,
introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 2, co.36-decies e seguenti,
del D.L. n.138/11. È evidente che con le novità introdotte sarà senza dubbio
più difficile verificare lo status di società in perdita sistematica, poiché l’allungamento da tre a cinque periodi
d’imposta del periodo di osservazione consentirà a molte società di verificare
almeno un periodo d’imposta con un imponibile almeno pari al minimo di cui
all’art.30 della L. n.724/94. Inoltre, sarà più agevole verificare le cause di
disapplicazione contenute nel provvedimento direttoriale 11 giugno 2012, che
come noto devono riguardare almeno uno dei periodi d’imposta in cui la società
ha dichiarato la perdita fiscale (ferma restando l’applicazione delle cause di
esclusione di cui all’art.30 della L. n.724/94 nel periodo d’imposta corrente,
ossia nel 2014 per Unico 2015).