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Gli aspetti sanzionatori del visto di conformità

09/02/2015
Secondo quanto
stabilito dall’art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997, sono soggetti abilitati al visto di conformità sulle dichiarazioni
concernenti le imposte dirette:

gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, per le dichiarazioni da loro
predisposte e le scritture contabili da loro tenute;
i soggetti
iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti
dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso
della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del
diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni, per le dichiarazioni da loro predi- sposte e le scritture
contabili da loro tenute;
i responsabili
dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese.

Sotto l’aspetto
degli adempimenti, ai fini del rilascio del visto di conformità, è necessario
che tali soggetti (esclusi i responsabili dei CAF-imprese):

stipulino una
polizza assicurativa della responsabilità civile, il cui massimale non sia inferiore ad € 3.000.000;
effettuino un’apposita
comunicazione alla Direzione regionale delle entrate (DRE) territorialmente competente, la quale verifica il possesso dei
requisiti da parte del professionista e, in caso positivo, ne effettua
l’iscrizione in un apposito elenco.

In materia di
comunicazione alla DRE competente, la Circolare
n. 22 della DRE Piemonte precisa che in prossimità della scadenza di ciascuna polizza, qualora il
professionista non produca il rinnovodella polizza assicurativa ovvero gli attestati delle quietanze, la DRE
inoltrerà un primo invito in tal
senso a mezzo mail, fax o lettera. Ove il professionista non ottemperi, gli sarà inviata una ulteriore
formale richiesta di sanare l’irregolarità entro 30 giorni, avvertendolo
nel contempo che, in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine, sarà
cancellato d’ufficio dall’elenco per rinuncia all’iscrizione.
Risultano,
invece, esclusi dall’abilitazione al
rilascio del visto di conformità i professionisti
diversi da quelli indicati dal citato art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997,
anche se abilitati all’invio telematico dei modelli dichiarativi, secondo
quanto stabilito dall’art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.R. n. 322/1998.
Nonostante in
più occasioni l’Agenzia delle entrate abbia affermato che i controlli
propedeutici al rilascio del visto di conformità non implicano valutazioni
di merito, riguardo agli oneri sostenuti o alle situazioni soggettive
che attribuiscono detrazioni d'imposta, e il riscontro dei redditi
indicati dal contribuente (es. certificati catastali e contratti di
locazione), tranne che per quelli risultanti dalle certificazioni delle
ritenute scomputate in sede di dichiarazione, esiste comunque un regime sanzionatorio.
Dal punto di
vista sanzionatorio, infatti, il riferimento normativo in caso di “infedele”
apposizione del visto di conformità è costituito dall’art. 39, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 241/1997, secondo
cui ai soggetti abilitati che rilasciano il visto di conformità infedele si
applica la sanzione amministrativa da €
258,00 ad € 2.582.
Lo stesso art.
39 stabilisce inoltre che, in caso di:

violazioni ripetute, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta, a carico del
professionista o del responsabile del CAF, la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di
conformità, per un periodo da uno a tre anni (si considera violazione
particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione
amministrativa);
ripetute violazioni commesse successivamente al
periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di
conformità.

Nell’ipotesi in
cui, inoltre, sussistano ripetute
violazioni, ovvero violazioni particolarmente
gravi, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, è
effettuata un’apposita segnalazioneagli organi competenti per
l’adozione di ulteriori provvedimenti.
E’ in ogni caso
doveroso ricordare che in base al principio
di colpevolezza, di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 472/1997, le sanzioni
a carico dei professionisti si
applicheranno solo nei casi in cui, in sede di controllo, emerga una discordanza che avrebbe dovuto essere riscontrata,
effettuando opportunamente i controlli in sede di rilascio del visto di
conformità.
 Fonte: ecnews.it

 

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