Check list per l’asseverazione dei crediti tributari diversi dall’Iva
09/02/2015
Secondo quanto
stabilito dal comma 574 dell’articolo 1, i contribuenti che, ai sensi
dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle
relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui
all'articolo 3 del D.P.R. n. 602/1973, alle imposte sostitutivedelle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive,
per importi superiori a 15.000 euro
annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera a), del citato D. Lgs. n. 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali
emerge il credito.
Sulla base
della disposizione normativa sopra riportata, quindi, la situazione può essere
rappresentata dalla seguente tabella riepilogativa:
Tipo di compensazioni
Adempimenti necessari
Compensazione di crediti di imposte dirette fino ad un massimo di € 15.000
Nessun adempimento, la compensazione è libera.
Compensazione di crediti di imposte dirette eccedenti l’importo di € 15.000
Necessità di apposizione del visto di conformità nel modello dichiarativo.
Come chiarito
dall’Agenzia delle entrate con la C.M.
n. 28/E/2014, al fine del computo
del limite di € 15.000, non
vanno conteggiate le compensazioni operate nell’ambito della medesima
imposta, ancorché effettuate utilizzando il mod. F24. Così, ad esempio,
l’utilizzo in compensazione del credito Irpef (codice tributo “4001”) per
versare l’acconto Irpef (codici tributo “4033” o “4034”) non concorre al
superamento del limite.
Nel caso di crediti riferiti ad imposte diverseche scaturiscono dalla medesima
dichiarazione, il limite di € 15.000 va verificato per ogni singola imposta.
Una prima
differenza rispetto alla compensazione del credito iva è costituita dal fatto
che la compensazione di crediti diversi
dall’Iva non presuppone il preventivo invio del modello dichiarativo dal
quale emerge il credito.
Come si legge
dal richiamato dettato normativo, i
crediti oggetto di monitoraggio e di eventuale certificazione sono quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni
fiscali, ossia in particolare il credito:
Irpef e Ires derivante dalle dichiarazioni dei redditi;
per addizionale
regionale e comunale derivante dal mod. Unico PF e maggiorazione
Ires derivante dal mod. Unico SC;
per imposte
sostitutive (ad esempio, cedolare secca, Ivie e Ivafe);
Irap derivante dalla relativa dichiarazione;
per ritenute
alla fonte risultante dal mod. 770.
In merito ai
controlli da effettuare per il rilascio del visto di conformità, la C.M. n.
28/E2014 precisa che gli stessi corrispondonoin buona parte a quelli previsti dagli
artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, ossia a quelli
effettuati dall’Agenzia delle entrate in sede di controllo formale delle dichiarazioni.
Ai fini del
rilascio del visto di conformità, è pertanto necessario:
per la generalità dei
contribuenti, il riscontro che i dati esposti nella
dichiarazione corrispondano alla relativa documentazione e in particolare:
il riscontro dei versamenti effettuati, nonché dello scomputo delle ritenute
d’acconto e dei crediti d’imposta;
che siano rispettate le disposizioni in materia di oneri
deducibili e detraibili;
per i soggetti
obbligati alla tenuta delle scritture contabili, relativamente alla dichiarazione redditi, Irap e mod. 770, va
altresì verificata:
la regolare
tenuta e conservazione delle scritture contabili;
la “corrispondenza
dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle
scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione”. In
pratica deve essere verificato che il contenuto delle fatture corrisponda
a quanto indicato nelle scritture contabili e che quanto indicato nelle
scritture sia confluito nella dichiarazione redditi / IRAP.
Si ipotizzi che
dalla dichiarazione dei redditi emergano due crediti d’imposta: uno a titolo di
Irpef di ammontare pari a 20.000 euro, e uno a titolo di cedolare secca per un
ammontare pari a 4.000 euro. Nel caso in cui il contribuente, ad esempio,
utilizzi in compensazione il credito Irpef per un ammontare pari a 13.000 euro
e il credito a titolo di cedolare secca per un ammontare pari a 3.000 euro, non
è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità, posto che ciascun credito
è utilizzato per un importo inferiore a 15.000 euro anche se, in totale, i
crediti utilizzati ammontano a 16.000 euro.
Di seguito
seguendo le indicazioni dell’Agenzia viene riportata la check list da
utilizzare per l’attestazione del credito.
Mod. UNICO 2014 PF / SP
esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture
contabili;
corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il
risultato fiscale alle variazioni in aumento / diminuzione indicate
nelle dichiarazioni fiscali
Mod. UNICO 2014 SC
esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture
contabili;
corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il
risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel
quadro RF ed alla relativa documentazione;
controllo documentale delle detrazioni;
controllo documentale dei crediti d’imposta;
riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal mod. UNICO
dell’anno precedente;
controllo delle compensazioni effettuate nell’anno;
controllo delle ritenute d’acconto;
controllo dei pagamenti effettuati con il mod. F24 per i versamenti
in acconto e a saldo;
controllo delle perdite pregresse.
Mod. IRAP 2014
esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
corrispondenza dei dati utili a determinare il valore della
produzione con le scritture contabili e la documentazione;
riscontro delle deduzioni IRAP con la relativa documentazione;
riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal mod. IRAP dell’anno
precedente;
controllo delle compensazioni effettuate nell’anno;
controllo dei pagamenti effettuati con il mod. F24 per i versamenti
in acconto e a saldo.
Mod. 770 2014 Semplificato / Ordinario
esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
riscontro dei dati del CUD e delle certificazioni;
controllo dei totali delle ritenute;
controllo delle compensazioni effettuate nell’anno;
controllo dei pagamenti effettuati con il mod. F24.