06/02/2015
La
legge di Stabilità ha disposto che per ottenere il credito d'imposta per
ricerca e sviluppo non è più necessario presentare istanza, viene concesso in
automatico. Per quanto riguarda i periodi agevolabili, viene concesso per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31
dicembre 2019. Il credito d’imposta va indicato nel modello UNICO relativo al
periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato; non concorre alla
formazione del reddito né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del
rapporto di deducibilità degli interessi passivi, ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione mediante il modello F24. L’ottenimento del
credito d’imposta è subordinato alla certificazione di un revisore legale dei
conti o dal collegio sindacale o di una società di revisione legale dei conti.
In caso di indebita fruizione del credito l'Agenzia provvederà al recupero con
maggiorazione di sanzioni ed interessi.