15/01/2015
Le disposizioni sullo split payment Iva nei rapporti con la Pubblica amministrazione sono formalmente in vigore dal 1° gennaio 2015, ma senza il decreto sulle modalità tecniche di attuazione del nuovo sistema sono molti i dubbi sulla sua concreta implementazione soggettiva, oggettiva e procedurale. Sul piano soggettivo, lo split payment non trova applicazione generalizzata ma interessa le sole operazioni poste in essere con i soggetti esplicitamente citati nel nuovo art.17-ter d.P.R. n.633/72. Sul piano oggettivo, lo split payment interessa tutte cessioni di beni e prestazioni di servizi da chiunque effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, sia che agiscano in veste commerciale o istituzionale. Le sole operazioni escluse concernono quelle per le quali si applica il reverse charge e le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Quanto alle problematiche procedurali, le maggiori difficoltà si riscontrano nella gestione della fase transitoria.
Tuttavia potrebbe essere la data di emissione a distinguere le fatture verso la Pubblica amministrazione a cui si applica lo split payment da quelle che possono arrivare al traguardo seguendo il regime ordinario. A orientarsi verso questa soluzione, che toglierebbe parecchi dubbi a operatori e amministrazioni, potrebbe essere il regolamento attuativo del nuovo meccanismo per i pagamenti pubblici prevista dalla legge di stabilità, regolamento ormai praticamente pronto per la firma del ministro dell’Economia. Il fattore tempo è essenziale nella vicenda dello split payment che, è partito “senza rete” e ha moltiplicato i dubbi operativi su cui fornitori e amministrazioni sono in ansiosa attesa di risposte ufficiali. Uno dei più rilevanti è legato proprio alla decorrenza del nuovo meccanismo, tema su cui la norma (comma 629 della L. 190/14) si limita a riferirsi alle «cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate» a partire dal 1° gennaio. In un primo tempo è stato ipotizzato di fissare il passaggio dal vecchio al nuovo regime in base alla data di esigibilità dell’Iva, facendo rientrare nell’ambito dello split payment anche i vecchi documenti a esigibilità differita, ma una soluzione più drastica sembra quella di indicare il discrimine nella data della fattura, escludendo quindi dal nuovo sistema tutti i documenti emessi prima del 1° gennaio. Questa ipotesi ha il pregio della linearità, e risolve anche i problemi originati dai casi di pagamenti effettuati in parte nel 2014 e in parte nel 2015, ma può forse rendere più difficile centrare gli obiettivi di entrata stimati dal Governo.