14/01/2015
La partecipazione in una società di persone o in una Srl trasparente preclude l’accesso o la permanenza nel nuovo regime forfetario di determinazione del reddito assoggettato a imposta sostitutiva del 15%. Si tratta di una previsione già presente nel regime dei minimi con imposta del 5% ma che sembra presentare una differenza significativa. Il regime a forfait della legge di stabilità 2015 stabilisce che costituisce causa ostativa all’applicazione del regime forfetario la partecipazione contemporanea in società di persone, associazioni professionali di cui all’art.5 del Tuir o Srl trasparenti di cui all’art.116 del Tuir. A tal fine, è irrilevante se la partecipazione sia detenuta nell’ambito dell’impresa individuale ovvero in qualità di persona fisica. Di contro, non costituisce causa di esclusione dal regime in esame il possesso di una partecipazione in società di capitali non trasparenti. Va osservato che il riferimento alla contemporaneità tra l’esercizio dell’attività e la partecipazione societaria comporta che non sussiste la causa ostativa se la cessione della partecipazione o la fuoriuscita dalla società è avvenuta prima dell’ingresso del nuovo regime forfetario, anche nel medesimo esercizio. Pertanto, analogamente a quanto previsto nel regime dei minimi, è possibile accedere al regime agevolato nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una Srl trasparente venga ceduta prima del 1° gennaio dell’anno per il quale si intende applicare questo regime. Ai fini dell’applicazione della causa ostativa (e questo vale anche per i minimi) sembra che a nulla rilevi la circostanza che la partecipazione non comporti una effettiva ingerenza nella gestione della società.