14/01/2015
Il nuovo regime forfettario adottabile dai contribuenti di minori dimensioni si presenta come un regime naturale, al quale si accede semplicemente presentando i requisiti che la norma richiede per la sua applicazione, da verificare alla data della chiusura dell’anno precedente, per coloro che sono già in attività. Diverso il discorso per i contribuenti che iniziano l’attività nel 2015, per i quali l’applicazione del regime forfettario è condizionata all’esercizio di un’opzione che presuppone una previsione di avverare i requisiti richiesti dall’art.1, co.54 della L. 190/14. Nel caso in cui, a consuntivo, quei limiti non fossero rispettati, il contribuente perderebbe l’accesso al nuovo regime ma solo dall’anno successivo.
Tuttavia il nuovo regime forfettario presenta una serie di dubbi applicativi, alcuni dei quali potrebbero essere risolti alla luce di precedenti interpretazioni delle Entrate su questioni analoghe. I primi dubbi da chiarire sono i presupposti per l’accesso al regime codificati nei commi 54 e 57 dell’art.1 della L. n.190/14. Un primo dubbio riguarda i beni strumentali, dato che si passa dal concetto di capacità finanziaria del precedente regime dei minimi (acquisti di beni per 15mila euro nel triennio precedente), al concetto di valore dei beni al 31 dicembre 2014. Nel valore dei beni si comprende anche quello dei beni in locazione o comodato a condizione che siano detenuti al 31 dicembre 2014, quindi deve ritenersi che se il contratto di noleggio o comodato è stato risolto entro la data del 31 dicembre, il bene non rilevi in alcun modo. Non è chiaro se rilevino o meno gli immobili in locazione che, non essendo acquisiti, non beneficiano dell’esimente del punto 5. Motivi di ordine logico/sistematico portano alla conclusione che questi immobili in locazione non sono mai da considerare nel tetto di 20mila euro, poiché se cosi fosse chiunque svolgesse attività in luogo chiuso detenuto in affitto o comodato sarebbe escluso dal forfettario. Un secondo dubbio attiene alla necessaria prevalenza del reddito di impresa o da lavoro autonomo su quella da lavoro dipendente. Un terzo elemento da chiarire è rappresentato dall’applicazione del regime nel caso di inizio attività. L’opzione è eseguita nel modello di inizio attività sulla base della presunzione di rispettare i requisiti previsti per legge.