Bonus prima casa, l’accatastamento fissa l’agevolazione
22/12/2014
Dal 13 dicembre, cambiano i requisiti per acquistare la “prima casa” con un contratto imponibile a Iva. Infatti, per effetto dell’articolo 33, del decreto legislativo 175/2014 non è più prescritto che la casa oggetto di acquisto agevolato sia un’abitazione “non di lusso” (secondo il Dm 2 agosto 1969), in quanto viene sancito che la casa per la quale si richiede l’applicazione dell’Iva al 4% sia un’abitazione accatastata in una categoria del gruppo catastale “A” diversa dalle categorie A/1, A/8 e A/9 (oltre che ovviamente dalla categoria A/10, che censisce le unità immobiliari ad uso ufficio): e quindi nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11. Il passaggio dai requisiti “di lusso” (consistenti essenzialmente in un’ampia metratura dell’abitazione oppure nel fatto che si tratti di una casa con particolari dotazioni, come una grande piscina) ai requisiti catastali già è vigente dal 1° gennaio 2014 (in forza dell’articolo 10, D.Lgs. n.23/2011) per gli acquisti cui si applica l’imposta proporzionale di registro; mentre, per quanto riguarda gli acquisti Iva-imponibili, a causa di una svista del legislatore, dal 1° gennaio al 12 dicembre 2014 si è continuato a seguire il criterio dell’abitazione “non di lusso”.