11/12/2014
In tema di imposta di registro, subordinare un atto di trasferimento al verificarsi di una condizione sospensiva, consente di rinviare gli effetti dell’imposizione. Tuttavia, quando la condizione espressa dipende dalla mera volontà del disponente, l’atto stesso non si considera sottoposto a condizione sospensiva, ma sconta le imposte immediatamente in misura proporzionale, al di là delle condizioni indicate dalle parti. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 5169/14 emessa dalla sezione 67ª della CTR della Lombardia.