04/12/2014
Chance autocorrezione per chi ha omesso o commesso errori nel pagamento delle imposte (Irpef/Ires, Irap, cedolare secca, imposta sostitutiva per i minimi, Ivie e Ivafe) in scadenza lunedì 1° dicembre.
È infatti possibile mettersi in regola beneficiando della riduzione delle sanzioni, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento (art.13 del D.Lgs. n.472/97). In caso di mancato o tardivo versamento degli acconti Irpef, Ires, e Irap si applica la sanzione del 30% dell’’importo dovuto (art.13 del D.Lgs. n.471/97). Il ravvedimento sprint è la prima e più conveniente possibilità per regolarizzare spontaneamente l’eventuale mancato pagamento dell’anticipo. Il ravvedimento sprint si dovrà perfezionare, entro lunedì 15 dicembre, mentre quello “breve” andrà effettuato non oltre la scadenza di mercoledì 31. Per il “ravvedimento lungo”, invece la scadenza rimane quella del 30 settembre 2015. Il tutto in attesa delle possibili modifiche che saranno apportate all’istituto del ravvedimento in relazione al contenuto della legge di stabilità 2015. La seconda rata delle imposte non può essere rateizzata. Un’ultima riflessione va posta sulla misura minima dell’acconto dovuto, posto che a seguito dell’approvazione del DL 76/13 il versamento deve essere effettuato nella misura del 100% per i soggetti Irpef e del 101,50 per quelli Ires. In particolar modo ci si chiede se per i soggetti Ires il ravvedimento possa essere effettuato, sulla base del metodo previsionale, versando il 100% dell’imposta effettivamente dovuta anziché il 101,50%. Applicando letteralmente la norma, che non distingue tra metodo storico o previsionale, il contribuente si troverebbe a essere sanzionato sul mancato versamento dell’eccedenza (l’1,50%) anche se quest’ultima non sarà certamente dovuta. Prevedere che questo versamento (in eccesso sull’imposta di periodo) sia comunque dovuto anche in caso di ricorso al metodo previsionale desta non poche perplessità (in tal senso si veda anche la circolare Assonime 36/2013).