12/12/2014
Lettere d’intento ancora con le vecchie regole per questo ultimo scorcio di 2014. L’impossibilità pratica di applicare le nuove disposizioni (art.20 del D.Lgs. n.175/14) nei tempi statuiti dal Legislatore porta, di fatto, a riconoscere ancora efficacia ai comportamenti con la disciplina pre-modifiche, anche per evitare di bloccare le operazioni con l’estero. Le nuove norme si applicano «alle dichiarazioni d’intento relative ad operazioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015». Materialmente, però, è impossibile dato che la stessa disposizione prevede un provvedimento attuativo dell’Agenzia da emanare entro il 13 marzo 2015 e occorre rispettare l’articolo 3 dello Statuto del contribuente (L. n.212/00), in base al quale «in ogni caso» le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti con scadenza fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione. Solo quando tutti gli elementi per l’applicazione della nuova disciplina saranno perfezionati ed efficaci (compresi software, specifiche tecniche e istruzioni), le norme ridisegnate saranno operative e le comunicazioni cambieranno mittente. L’Agenzia dovrà anche chiarire se le precedenti comunicazioni manterranno efficacia o se verrà richiesto di ripresentarle sulla base delle nuove procedure. La prima soluzione sarebbe sicuramente più semplice anche se, di fatto, comporterebbe che per tutto l’anno 2015 sarebbero possibili cessioni non imponibili basate su dichiarazioni d’intento trasmesse secondo le regole precedenti. Se questa fosse l’opzione prescelta dal provvedimento, andrebbe specificato quali operazioni derivanti da dichiarazioni d’intento andranno riepilogate nel modello Iva 2016: tutte o solo quelle trasmesse dal cessionario.