06/11/2014
Rischio doppia imposizione nella voluntary disclosure. Questo emerge dalla prassi applicativa degli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate. Uffici che disconoscono il credito per le imposte pagate all’estero poggiando su una rigorosa applicazione dell’art.168, co.5, Tuir, norma questa che prevede «la detrazione (delle imposte pagate all’estero) non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata». E questo nonostante un atteggiamento assolutamente aperto al dialogo verso i contribuenti da parte dell’Ucifi, l’Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti tributari internazionali, deputato a seguire le fasi istruttore della procedura di voluntary disclosure. Le direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate, nonostante l’atteggiamento orientato al contraddittorio dell’Ucifi relativamente alla tematica del credito per le imposte assolte all’estero in relazione agli attivi oggetto di collaborazione volontaria, sembrano non essersi ancora calate nei meccanismi di funzionamento della procedura, nella misura in cui non solo non riconoscono il credito per le imposte pagate all’estero previsto dalla legislazione interna, ma si ostinano a disconoscere l’applicazione della deduzione delle imposte estere la cui base giuridica è una specifica norma convenzionale presente in tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia.