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Il nuovo regime dei minimi

24/10/2014
Per il nuovo regime dei minimi cambiano i requisiti d’accesso. Il limite degli investimenti in beni strumentali non è più calcolato sugli acquisti effettuati nel triennio precedente ma sul valore degli stessi alla fine dell’esercizio precedente, che non deve superare i 20mila euro. Si apre anche la strada a coloro che sostengono spese per il personale per un massimo di 5mila euro e che effettuano cessioni all’esportazione. I soggetti già in attività nel 2014 dovranno quantificare lo stock di beni strumentali alla data del 31 dicembre. Lo schema del DDL di stabilità prevede infatti che, oltre a rispettare il volume di ricavi/compensi stabilito a seconda dell’attività svolta, l’accesso “naturale” al regime forfettario si verifica se il valore dei beni strumentali (al lordo degli ammortamenti) alla chiusura dell’esercizio precedente non eccede la soglia di 20mila euro. Il requisito si presenta pertanto differente rispetto a quello previsto per il regime in via di soppressione. Innanzitutto, nel vecchio regime veniva effettuato il monitoraggio degli acquisti effettuati nei tre anni precedenti, mentre in quello nuovo si va a considerare solo la consistenza al termine dell’esercizio precedente. Da notare inoltre che nel vecchio regime non si consideravano eventuali dismissioni, mentre ora, andando a considerare lo stock di fine anno queste rileveranno.
 
Differente l’impostazione anche in relazione alle varie forme di utilizzo dei beni. Altra novità  consiste nel fatto che l’effettuazione di cessioni all’esportazione non pregiudica l’accesso al regime. Non essendo stabilita alcuna soglia potrebbe quindi applicarlo anche un soggetto che effettua solo operazioni verso soggetti esteri, pur nel rispetto degli altri requisiti. Oltre alle cessioni all’esportazione possono essere effettuate anche le operazioni a esse assimilate, servizi internazionali, cessioni verso il Vaticano e nei confronti di soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali.
 
Nel nuovo regime fiscale agevolato per i lavoratori autonomi l’elemento “novità” con riguardo all’attività svolta non costituirà più requisito per l’accesso al regime, ma consentirà unicamente di beneficiare di un’ulteriore sconto sul reddito imponibile per i primi tre periodi d’imposta. Al fine di favorire l’avvio di nuove attività si pre­vede, infatti, che il reddito imponibile quantificato sulla base dei coefficienti di redditività identificati per la spe­cifica attività venga ridotto di un terzo sul quale verrà applicata l’imposta sostitutiva con del 15%. Tale riduzione troverà applicazione per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi. Per beneficiare dell’agevolazione è necessario però che l’attività intrapresa rispetti i requisiti della “novità” previsti dalla norma. In merito ai presupposti, dovrebbero valere i chiarimenti già varati dall’Agenzia in precedenti documenti di prassi e riassunti nell’ultima circolare 17/E/2012.
 
Lo schema del decreto stabilità prevede un volume di ricavi/compensi variabile in base all'attività svolta; l'accesso al regime in modo "naturale" si verifica quando il valore dei beni strumentali a fine esercizio precedente, al lordo degli ammortamenti, non supera i 20 mila euro; possono accedere al regime anche coloro che hanno sostenuto spese per il personale ma limitato a 5 mila euro annue; le cessioni alle esportazioni non sono più un ostacolo, come le operazioni assimilate.
 

 
Il nuovo regime fiscale agevolato previsto dal Ddl di Stabilità consentirà di determinare i contributi previdenziali di artigiani e commercianti in base al reddito, nulla cambia per gli autonomi iscritti alle casse private legate agli ordini professionali. La novità assoluta riguarda, quindi, gli esercenti attività d'impresa e gli artigiani per cui non applicandosi il livello minimo imponibile, non sono più tenuti nemmeno al versamento dei contributi minimi il cui pagamento scade il 16 di ogni trimestre. I contribuenti che aderiscono al regime agevolato verseranno solo il versamento a saldo e in acconto dei contributi maturati sul reddito dichiarato, da effettuare entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
 

 

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