La manutenzione dei fabbricati esistenti č regolata dalla Legge Regionale Emilia Romagna N. 31/2002 (disciplina generale dell'edilizia), che nell'allegato definisce:
- interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchč per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, semprechč non alterino i volumi e le superfici delle singole unitą immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
La direzione lavori generale č volta a garantire la direzione, la contabilitą e la collaudazione dei lavori e dell'osservanza delle norme generali di legge e di regolamento cosģ come le modalitą esecutive fissate nella licenza edilizia garante del Committente per gli aspetti di carattere tecnico e dall'altra parte garante nei confronti del Comune dell'osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori.