14/01/2015
Le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n.175/14, entrato il vigore il 13 dicembre, in materia di liquidazione societaria sono state commentate dalla Circolare n.31/E del 30 dicembre 2014, il cui passaggio principale consiste nell’affermare la retroattività delle nuove disposizioni in materia di effetto posticipato nei confronti del fisco dell’estinzione della società. Secondo le Entrate, infatti, l’effetto posticipato di cinque anni dell’estinzione si applica anche alle società che alla data del 13 dicembre 2014 erano già state cancellate dal Registro imprese.
Dal punto di vista civilistico l’eventuale responsabilità personale dei liquidatori in merito alle passività sociali non estinte è condizionata dall’interpretazione di un passaggio molto delicato dell’art.2495, co. 2 del cod. civ.. In tale norma si prevede che i creditori non soddisfatti possano agire direttamente nei confronti dei liquidatori quando il mancato pagamento deriva da “colpa” degli stessi liquidatori. Quando si verifica la “colpa” nel comportamento dei liquidatori? Il dettato normativo non lo chiarisce e quindi occorre riempire di significato questo passaggio non molto ben circoscritto sul piano testuale. In primo luogo è certamente consigliabile per il liquidatore che non voglia rischiare un comportamento colposo, il rispetto integrale delle regole contabili inserite nel documento Oic 5. Negli articoli che il Codice civile dedica alla liquidazione non emerge un obbligo specifico di rispetto dell’ordine dei privilegi dei creditori, ma si ritiene che il rispetto di tale regola debba essere presente anche nella liquidazione volontaria, poiché diversamente non si capirebbe con quale altro criterio si procederebbe al saldo di alcuni creditori al posto di altri. Simile questione è il rispetto della par condicio creditorum, altra regola non esplicitamente prevista nella liquidazione volontaria ma la cui applicazione è necessaria per evitare che al liquidatore venga imputato un comportamento colposo derivante dal soddisfacimento preferenziale di un creditore avente uguale meritevolezza rispetto ad altro creditore.