13/01/2015
In seguito alla cancellazione dal registro imprese la società si estingue definitivamente, anche in presenza di immobili non liquidati o assegnati ai soci. Sul piano civilistico tali beni devono ritenersi trasferiti per successione in capo ai soci, in regime di contitolarità. Ai fini tributari si realizza la fattispecie impositiva nelle imposte sui redditi e nell’Iva al momento dell’estinzione del soggetto, per destinazione a finalità estranee dei beni di impresa. In tale contesto, il trasferimento dei beni agli ex soci quale effetto legale dell’estinzione della società può realizzare un carico impositivo più tenue rispetto a quello che si avrebbe avuto qualora gli stessi beni fossero stati oggetto di atto di assegnazione. Dopo la data di cancellazione della società, dunque, può accadere che uno o più beni immobili risultino ancora intestati alla società nei registri immobiliari. Beni che non risultano essere stati né liquidati (non trasferiti a terzi durante la fase liquidatoria), né assegnati ai soci, con conseguente mancata indicazione degli stessi nel bilancio finale di liquidazione (e nel piano di riparto). In relazione a simili fattispecie, possono emergere le seguenti problematiche fiscali: a) la realizzazione di fattispecie impositive al momento della cancellazione della società; b) la rilevanza fiscale di un eventuale atto ricognitivo della comproprietà dei beni da parte degli ex soci redatto dopo l’estinzione della società. L’argomento è stato oggetto di approfondimento da parte del Consiglio nazionale del notariato, il quale lo scorso 12 dicembre 2014 ha pubblicato al riguardo sul proprio sito lo studio n.550-2014/T.