12/01/2015
Ravvedimento fino al termine di decadenza del potere di accertamento e anche se sono iniziati accessi o verifiche. Sarà inoltre più conveniente se l’adeguamento avverrà prima della notifica del pvc (processo verbale di constatazione). Sono queste le novità sul ravvedimento operoso (ossia l’istituto dell’autocorrezione del contribuente) contenute nella legge di Stabilità. Le nuove norme estendono il termine entro cui il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione beneficiando di sanzioni particolarmente ridotte. Potrà, infatti, integrare o rettificare i redditi dichiarati, anche oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo e cioè fino al termine di decadenza del potere di accertamento. Sarà inoltre possibile la regolarizzazione anche nell’ipotesi in cui siano già iniziati accessi, ispezioni e verifiche: dal prossimo anno, costituiranno causa ostativa, solo la notifica dell’avviso di accertamento o di liquidazione o di un avviso bonario. Sono poi previsti nuovi termini sia di decadenza, sia per la notifica delle cartelle di pagamento. A partire dal 2016, saranno eliminati alcuni istituti deflattivi e cioè l’adesione ai pvc, l’adesione agli inviti al contraddittorio e l’acquiescenza «rafforzata» (riduzione a un sesto delle sanzioni in caso di omessa notifica prima dell’avviso di accertamento di un invito o di un pvc). In termini pratici, il contribuente sottoposto a verifica potrà autonomamente sanare le potenziali violazioni presentando una dichiarazione integrativa e liquidando le nuove imposte, sulle quali verserà le sanzioni ridotte previste per il ravvedimento. Secondo le nuove previsioni, il pvc sarà uno spartiacque per la quantificazione delle sanzioni nell’ipotesi di regolarizzazione. Il contribuente, infatti, potrà beneficiare di un sesto del minimo solo ove la regolarizzazione avvenga prima della consegna del pvc, mentre la sanzione aumenterà a un quinto se l’adeguamento avverrà in seguito.