09/01/2015
Le prestazioni di servizi e le cessioni di beni interne poste in essere dai soggetti forfetari sono effettuate senza addebito dell’Iva e senza obbligo, quindi, di versare il tributo pur essendo i medesimi soggetti dotati di piena soggettività. Dall’altro lato non si ha diritto alla detrazione dell’Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi. Sono due degli aspetti che caratterizzeranno il regime forfettario sotto il versante Iva. In pratica, dal punto di vista delle operazioni passive, i soggetti forfetari sono considerati alla stregua di consumatori finali, analogamente, peraltro, a quanto già previsto per i contribuenti minimi. Per quanto riguarda le cessioni intracomunitarie di beni, le operazioni sono considerate cessioni interne senza il diritto alla rivalsa (art.41 D.L. n.331/93). Di conseguenza, il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario che l’operazione non costituisce cessione intracomunitaria. Gli acquisti di beni intracomunitari, entro la soglia di 10mila euro annui, sono considerati non soggetti a Iva nel paese di destinazione e rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza. Per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno superato la soglia di 10mila euro ovvero per gli acquisti effettuati successivamente al superamento della medesima soglia nell’anno in corso scatta l’obbligo di assolvere l’Iva e, pertanto, va integrata la fattura emessa dal cedente comunitario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e si è tenuti al pagamento del tributo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. I contribuenti forfettari, salvi i casi di versamento dell’imposta, sono esonerati da tutti gli obblighi previsti dal d.P.R. n.633/12, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Non sono tenuti alla registrazione di corrispettivi e acquisiti, alla presentazione della dichiarazione annuale e della comunicazione annuale e sono esonerati da i numerosi altri adempimenti ordinariamente previsti come, ad esempio, lo spesometro e la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori localizzati in Paesi black list. Resta fermo, invece, l’obbligo di presentare, ai sensi dell’art.50, co.6, D.L. n.331/93, gli elenchi riepilogativi delle operazioni per le quali il contribuente risulti debitore dell’imposta.