07/01/2015
L’invio delle certificazioni uniche (Cu) alle Entrate da parte dei sostituti d’imposta entro il 7 marzo dell’anno successivo all’erogazione (la scadenza slitta al 9 marzo nel 2015) complica il ravvedimento operoso di eventuali errori commessi nell’effettuazione della ritenuta. Il nuovo adempimento - previsto dall’articolo 2 del D.Lgs. n.175/14 con l’intento di rendere possibile all’Agenzia la messa a disposizione (entro il successivo 15 aprile) della dichiarazione precompilata - prevede, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, una sanzione pari a 100 euro, con espressa inapplicabilità dei principi del «concorso di violazioni e continuazione». Cosa accade se, come ordinariamente avvenuto in questi anni, l’errore viene rilevato quando si predispone il modello 770, e la certificazione è già stata inviata e ha concorso alla predisposizione, da parte dell’Agenzia, della dichiarazione precompilata. Con le norme attualmente in vigore (anche nella versione modificata dal D.Lgs. n.175/14), il ravvedimento dell’errore sull’effettuazione della ritenuta da parte del sostituto lo espone immediatamente alla sanzione dei 100 euro già ricordata, da cui l’esigenza di conoscere se sia possibile, in quale modo ed entro quale termine, operare il ravvedimento della (ulteriore) violazione commessa all’atto dell’invio telematico della certificazione.
E cosa accade, in tal caso, alla precompilata resa disponibile al contribuente e, magari, non ancora presentata. Le stesse considerazioni non si dovrebbero porre nel caso (più frequente) di errore commesso non al momento dell’effettuazione della ritenuta, ma in quello (successivo) del versamento della stessa. La certificazione, infatti, anche nella forma “unica” prevista per il 2015 e presente (in bozza) sul sito dell’Agenzia, non contiene i dati relativi al versamento della ritenuta, ma solo quelli riguardanti i redditi erogati e la trattenuta effettuata. Per cui il ravvedimento di un errore limitato al versamento non dovrebbe differenziarsi dalle ben note procedure già applicate dai contribuenti.