07/01/2015
Dati su premi assicurativi, mutui e contributi previdenziali per la dichiarazione precompilata serviranno anche a valutare la capacità contributiva del contribuente. A evidenziarlo sono i tre provvedimenti (160358/2014, 160365/2014, 160381/2014) emanati dall’Agenzia delle Entrate che fissano termini e modalità per l’invio delle informazioni su deduzioni e detrazioni da parte di imprese assicuratrici, enti previdenziali, banche e intermediari finanziari che troveranno collocazione nel 730 precompilato che sarà messo a disposizione di circa 20 milioni di dipendenti e pensionati entro il prossimo 15 aprile. I dati non serviranno solo alla precompilata ma anche a valutare la capacità contributiva ossia potranno essere utilizzati per i controlli anche nell’ottica delle novità in arrivo con il Ddl di Stabilità che puntano a consentire al contribuente di visualizzare le informazioni già a disposizione del fisco sulla sua posizione. I soggetti interessati dalla trasmissione (imprese assicuratrici, enti previdenziali, banche e intermediari finanziari) sono chiamati a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati dell’anno precedente relativi a: premi di assicurazione detraibili, cioè quelli sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e contratti di assicurazione che danno diritto a bonus (tranne quelli su responsabilità civile, assistenza e garanzie accessorie); contributi previdenziali e assistenziali; interessi passivi e oneri accessori su mutui agrari e fondiari. Tali dati, che saranno raccolti e ordinati su scala nazionale, verranno inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria. Per l’invio dei dati le imprese assicuratrici dovranno utilizzare il Sistema di Interscambio Dati (Sid) mentre gli intermediari che erogano mutui e gli enti previdenziali si serviranno di Entratel o Fisco on line. A tal fine dovranno essere utilizzati i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. Il termine da tenere presente è quello del 28 febbraio che slitta nel 2015 a lunedì 2 marzo (il 28 cade di sabato). L’articolo 3 del D.Lgs. n.175/14 prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine, ovvero, in caso di segnalazione da parte delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.