Redditometro, imputazione delle autovetture strumentali
09/02/2015
Con la sentenza n. 3458/2014, la Commissione Tributaria
Regionale di Milano ha stabilito che le autovetture utilizzate
nell’ambito dell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione non
valgono ai fini del redditometro: in tale sede, è stato, inoltre, affermato che
l’eventuale misura forfettaria delle percentuali di deducibilità
(art. 164 del D.P.R. n. 917/1986) non ha nulla a che vedere con il redditometro
stesso, e non può essere applicata per definire una presunzione
di capacità contributiva. All’interno del “nuovo” redditometro,
è altresì previsto che, qualora l’uso imprenditoriale sia parziale, “l’imputazione
redditometrica” della spesa va ridotta in misura proporzionale:
conseguentemente, è considerare rilevante solo la percentuale di spesa
indeducibile, ai fini delle imposte sui redditi, non è un criterio legittimo.
In passato, la giurisprudenza aveva più volte affermato l’irrilevanza, con
riguardo all’accertamento sintetico, delle
autovetture strumentali all’impresa o alla professione, ma non aveva mai
esaminato nello specifico la questione delle percentuali di deducibilità. Nel
caso di spese, in seguito ad un ricorso presentato da un contribuente,
esercente l’attività di consulente amministrativo-gestionale e pianificazione
aziendale, il quale riteneva ingiusta l’inclusione dell’autovettura utilizzata
come bene strumentale per l’attività di lavoro autonomo nel
calcolo del reddito sintetico globale, l’Agenzia delle Entrate si era
costituita sostenendo che l’autovettura era stata utilizzata dal consulente in
maniera promiscua e, pertanto, doveva concorrere alla determinazione del
reddito sintetico per il 60%: la Commissione Tributaria Provinciale di Varese
accoglieva il ricorso, a spese compensate. Avverso tale sentenza proponeva
ricorso a sua volta l’Ufficio, evidenziando l’uso promiscuo dell’autovettura, e
qualificandola come bene indice di capacità contributiva della contribuente: la
competente Commissione Tributaria Regionale di Milano ha, tuttavia, emesso una
nuova sentenza a favore del contribuente, in base al principio secondo cui le
autovetture utilizzate nell’ambito dell’esercizio dell’impresa, dell’arte o
della professione non valgono ai fini del redditometro. I beni
strumentali non possono, infatti, rappresentare elementi di capacità
contributiva ai fini del redditometro, avendo rilevanza solo
ed esclusivamente nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. Gli
Uffici sono, invece, soliti considerare rilevante ai fini del redditometrol’auto personale nei limiti in cui la deduzione dal reddito
d’impresa o professionale non é ammessa. La sentenza n.
3458/2014 ha, pertanto, chiarito ogni dubbio in proposito,
affermando che “la misura forfettaria disposta dall’art. 164 del Tuir non ha nulla a che
vedere con la disciplina del redditometro e non può
essere applicata ai fini di sostenere una presunzione di capacità contributiva,
atteso che non rispecchia in alcun modo il reale utilizzo del veicolo”. In
tale sede, è stato, infine, affrontato un altro importante aspetto,
rappresentato dalla mancata annotazione del bene nel registro dei beni
ammortizzabili: tale circostanza non muta i termini della
questione, tenuto conto che il mezzo é stato acquistato prima dell’inizio
dell’attività professionale e, correttamente, la contribuente non ha dedotto le
quote di ammortamento, ma solo i costi del relativo utilizzo. La giurisprudenza
già in passato diverse volte aveva affermato l’irrilevanza, delle autovetturestrumentali all’impresa o alla professione, ai fini dell’accertamento
sintetico, ma mai si era soffermata nello specifico sulla questione
delle percentuali di deducibilità del D.P.R. n. 917/1986.