18/12/2014
Accesso alla procedura di collaborazione volontaria anche per le società e anche in assenza di violazioni alla normativa del monitoraggio fiscale. L’ambito soggettivo e oggettivo della collaborazione volontaria, rispetto all’originario impianto del D.L. n.4/14, poi non convertito, è stato ampliato dall’art.1, co.2, della legge sulla voluntary disclosure approvata in via definitiva dal Senato. Possono accedere alla procedura anche i soggetti diversi dai destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale (le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici) nonché i destinatari di tali obblighi che via abbiano adempiuto correttamente. La norma presenta ciononostante degli spunti problematici che hanno riflessi pratici molto importanti: l’accesso alla procedura da parte delle società di capitali sarà consentito solo quando le violazioni commesse sono in connessione con attivi esteri? Sulla base dell’analisi del testo letterale della legge, la c.d. voluntary interna sembrerebbe in effetti attivabile solo per procedere alla regolarizzazione di violazioni che siano in connessione con attivi esteri. Una lettura di questo tipo rischia però di determinare discriminazioni in termini di trattamento premiale, soprattutto per ciò che attiene alle coperture penali, tra evasioni il cui frutto è stato custodito all’estero, ed evasioni il cui profitto è rimasto in Italia. In attesa di tali chiarimenti, la voluntary interna può da subito essere consigliata come una procedura di completamento della voluntary estera quando gli attivi esteri oggetto di regolarizzazione derivino da evasioni fiscali perpetrate da società. Con la voluntary interna potranno essere sanate le violazioni dichiarative delle società italiane da cui deriva sostanzialmente la provvista finanziaria detenuta dai rispettivi azionisti all’estero, in violazione degli obblighi dichiarativi.