Il rientro dei capitali «salva» dai reati tributari
15/12/2014
Uno degli effetti più importanti della disclosure è la sua ricaduta in termini di non applicabilità delle norme sui reati tributari. La disposizione è contenuta nel nuovo art.5 quinquies del D.L. n.167/90, introdotto proprio dalle norme sulla collaborazione volontaria. Il riepilogo delle fattispecie penali che vengono disapplicate è il seguente (il riferimento è al D.Lgs. n.74/00): dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti (art.2); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3); dichiarazione infedele (art.4); dichiarazione omessa (articolo 5); omesso versamento di ritenute certificate (art.10 bis); omesso versamento di Iva (art.10 ter). Alcuni di questi reati prevedono soglie minime; questi importi sono stati recentemente rivisti dal D.L. n.138/01, e l’art.2, co.36 vicies bis di questo provvedimento prevede che i nuovi valori si applichino ai fatti successivi all’entrata in vigore della legge di conversione, quindi ai reati commessi dal 17 settembre 2011. Questo significa che gli importi interessano le dichiarazioni presentate da questa data: in linea di massima sono interessate le dichiarazioni relative all’anno 2010 e agli anni seguenti. Per il 2009, dichiarato nel settembre 2010, valgono le soglie precedenti, sempre che tale anno sia interessato dalla disclosure.