15/12/2014
Società di comodo con attenzione puntata sulla fine dell’esercizio. La riclassificazione delle immobilizzazioni destinate alla vendita consente di ridurre il reddito minimo, ma occorre il pieno rispetto delle regole previste dal nuovo Oic 16. Per le società in perdita, è opportuno rivedere la posizione alla luce dell’allungamento a cinque esercizi del periodo di osservazione disposto dal D.Lgs. n.175/14. I contribuenti interessati dalle disposizioni sulle società di comodo possono attuare negli ultimi giorni dell’esercizio una serie di interventi volti a uscire dal regime o comunque a ridurne l’impatto negativo. Un possibile correttivo deriva dalla collocazione sul mercato di beni già inclusi nelle immobilizzazioni materiali e ciò sia in termini di test dei ricavi sia con riferimento alla quantificazione del reddito minimo su cui calcolare l’Ires. Il paragrafo 72 del documento Oic 16 (nuova versione 2014) afferma che i beni immobilizzati che vengono destinati alla vendita sono riclassificati nell’attivo circolante e valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Questa riclassifica, precisa il paragrafo 19, è eseguita se le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali, la vendita appare altamente probabile, e l’operazione dovrebbe concludersi nel breve termine. La riclassificazione comporta in primo luogo una riduzione della base di calcolo del reddito minimo: per questi fini si considera infatti solo il valore medio dell’anno delle immobilizzazioni, valore che, per i giorni intercorsi tra la data della riclassifica e il 31 dicembre 2014, non comprenderà più il bene destinato alla vendita. La successiva cessione del bene (da attuare eventualmente nell’anno 2015) potrà inoltre generare proventi ordinari (voce A.1 o voce A.5), anziché straordinari, con impatto favorevole sia sul test dei ricavi, sia (se genera un margine positivo) sul Rol (che costituisce causa di disapplicazione per le società in perdita).