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Unico ai supplementari per rimediare agli errori

11/12/2014
Tre chance per rimediare da qui a fine anno al mancato invio o agli errori in dichiarazione: per la generalità dei soggetti, entro il 29 dicembre scade il termine di 90 giorni entro il quale si può presentare la dichiarazione “tardiva”, prevista dall’art.2, co.7, d.P.R. 322/98; per chi ha già presentato Unico, sempre entro il 29 dicembre può essere presentata la cosiddetta dichiarazione “rettificativa”, cioè l’integrativa a sfavore che arriva entro 90 giorni e che sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione originaria; per chi intende dedurre componenti negativi derivanti da errori contabili di competenza 2009, entro il 31 dicembre è il termine ultimo per presentare l’inte­grativa. La norma prevede che siano considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva l’applicazione della sanzione amministrativa (da 258 a 1.032 euro, aumentata fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili). La sanzione è tuttavia ridotta ad 1/10 del minimo se si accede all’istituto del ravvedimento operoso. La dichiarazione tardiva si differenzia dalla dichiarazione rettifica­tiva (o integrativa a sfavore), disciplinata dal successivo co.8 dell’art.2 d.P.R. 322, in base al quale il contribuente può correggere errori e omissioni che hanno determinato un minor reddito o un minor debito d’imposta o un maggior credito d’imposta, presentando una dichiarazione integrativa. La dichiarazione integrativa presuppone infatti che la dichiarazione originaria sia stata validamente presentata (nei termini, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza).
Remissione in bonis preclusa ai ritardatari
 

Le dichiarazioni tardive, entro 90 giorni dal termine, si considerano validamente presentate, ma non rilevano ai fini della cosiddetta “remissione in bonis”. È questa una particolare forma di ravvedimento operoso, introdotto dall’art.2, co.1, del D.L. n.16/12 (convertito dalla L. n.44/12), che consente al contribuente, qualora sia in pos­sesso dei requisiti sostanziali, di regolarizzare gli obblighi di preventiva comunicazione e, in generale, gli adem­pimenti formali non eseguiti tempestivamente, necessari per poter fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
Gli errori contabili si sanano compilando il quadro RS
 

È il 31 dicembre 2014 il termine ultimo entro cui sarà possibile recuperare – tramite la presentazione di dichia­razione integrativa Unico 2014 – la deduzione di componenti negativi derivanti da errori contabili di competenza 2009 in applicazione della procedura descritta nella Circolare n.31/E/13. Rispetto ai soli componenti negativi di reddito, l’Agenzia ha stabilito che: qualora l’annualità oggetto di errore sia ancora emendabile, la deducibilità del costo dovrà essere riconosciuta mediante presentazione di dichiarazione integrativa a favore; nel caso di an­nualità non più emendabile (ma ancora suscettibile di accertamento) il costo sarà da considerarsi recuperabile mediante riliquidazione delle dichiarazioni dell’annualità viziata dall’errore e delle successive, fino a quella per la quale può essere presentata la dichiarazione integrativa a favore (ad oggi Unico 2014) in cui confluiranno le risultanze delle precedenti riliquidazioni. È il 31 dicembre 2014 il termine ultimo entro cui sarà possibile recuperare – tramite la presentazione di dichia­razione integrativa Unico 2014 – la deduzione di componenti negativi derivanti da errori contabili di competenza 2009 in applicazione della procedura descritta nella Circolare n.31/E/13. Rispetto ai soli componenti negativi di reddito, l’Agenzia ha stabilito che: qualora l’annualità oggetto di errore sia ancora emendabile, la deducibilità del costo dovrà essere riconosciuta mediante presentazione di dichiarazione integrativa a favore; nel caso di an­nualità non più emendabile (ma ancora suscettibile di accertamento) il costo sarà da considerarsi recuperabile mediante riliquidazione delle dichiarazioni dell’annualità viziata dall’errore e delle successive, fino a quella per la quale può essere presentata la dichiarazione integrativa a favore (ad oggi Unico 2014) in cui confluiranno le risultanze delle precedenti riliquidazioni.
 


 

 

 

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