10/12/2014
Tra le principali semplificazioni in materia di rimborso del credito IVA, sono confermate le seguenti novità:
- i rimborsi di importo non superiore a € 15.000 sono erogati senza prestazione di alcuna garanzia;
- i rimborsi di importo superiore a € 15.000, richiesti da soggetti “a rischio”, sono erogati previa prestazione di idonea garanzia;
- i rimborsi di importo superiore a € 15.000, richiesti da soggetti “non a rischio”, sono erogati previa prestazione di garanzia ovvero senza la stessa presentando la dichiarazione annuale / istanza infrannuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le seguenti condizioni:
- rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta:
a) il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;
b) la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività;
c) l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami d’aziende;
- nell’anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da società di capitali non quotate;
- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
In particolare, sono considerati soggetti “a rischio” coloro che:
a) esercitano l’attività da meno di 2 anni (escluse le start up di cui all’art. 25, DL n. 179/2012);
b) sono stati oggetto, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento / rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:
- 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000;
- 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;
- 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000;
- presentano la dichiarazione / istanza a rimborso priva del visto di conformità o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- richiedono il rimborso del credito a seguito della cessazione dell’attività.
Con specifici DM saranno individuate le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi saranno eseguiti in via prioritaria. Ulteriori modalità e termini per l’esecuzione dei rimborsi saranno disposti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.