Liquidatori responsabili solo per crediti definitivi
09/12/2014
L’inversione dell’onere della prova stabilito per i liquidatori e i soci delle società estinte potrà trovare applicazione solo dopo che il credito nei confronti della società è divenuto definitivo. È questo uno dei vari aspetti che deriva dalla norma del decreto sulle semplificazioni, la quale prevede la possibilità di effettuare gli accertamenti, l’attività di liquidazione e di riscossione nei confronti di società estinte, se non sono trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. Si tratta di una norma che crea una sorta di corto circuito tra le disposizioni civilistiche e quelle fiscali e che poco, dunque, ha a che fare con le semplificazioni. L’aspetto che crea le maggiori perplessità, determinando una vera e propria dicotomia civilistico-fiscale, è quello che deriva dall’inserimento, all’ultimo momento, della parola «contenzioso» nel testo del decreto. In questo modo si vorrebbe stabilire che la società, ancorché giuridicamente inesistente, così come i suoi organi, possa stare in giudizio e, quindi, possa impugnare gli atti che verranno notificati dalle varie amministrazioni dopo l’estinzione. Si dubita fortemente, però, che attraverso la previsione del decreto possa attribuirsi legittimazione ad agire (processuale e non solo) ad un soggetto che giuridicamente non esiste più. Un altro aspetto che suscita forti perplessità risulta quello legato all’inversione dell’onere della prova che viene attribuito in base alla nuova previsione dell’art.36 d.P.R. n.602/73. Quello che però va ricordato è che il credito vantato dall’amministrazione per effetto dell’art.36 è un credito non tributario (ancorché si applichino le regole del processo tributario), ma civilistico, il quale trova titolo autonomo rispetto all’obbligazione fiscale (tra tutte, Cassazione n.7327/12). Occorre, quindi, che il credito sia divenuto definitivo nei confronti della società perché possa operare la nuova inversione dell’onere della prova