04/12/2014
È confermato che, in via sperimentale, a partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate entro il 15.4 di ciascun anno rende disponibile il mod. 730 precompilato a beneficio dei titolari di redditi di lavoro dipendente eassimilati ex artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g), i) e l), TUIR.
Il contribuente può prendere visione del modello in esame:
- direttamente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite il proprio sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato (previa apposita delega).
Il contribuente può accettare la dichiarazione così come predisposta
dall’Agenzia o modificarla / integrarla con ulteriori dati.
Resta ferma la possibilità da parte del contribuente di presentare
la dichiarazione “compilata” con le ordinarie modalità.
È previsto che, con riferimento alle spese sostenute nel 2015, l’Agenzia acquisirà dal “Sistema tessera sanitaria” i dati relativi alle
prestazioni sanitarie rese da ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, medici / odontoiatri.
Viene inoltre unificata al 7.7:
- la presentazione del mod. 730 al sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato (tale termine opera anche nei casi di “assenza” di sostituto d’imposta; in caso di dichiarazione a debito il pagamento va effettuato con le modalità e i termini previsti per il versamento dell’IRPEF);
- la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del mod. 730 da parte dei sostituti d’imposta / CAF / professionisti abilitati ovvero direttamente dal contribuente.
Come sopra accennato, dopo aver “ricevuto” il modello precompilato, il contribuente può:
1. accettare (senza modifiche) la dichiarazione; se presentata direttamente o tramite il sostituto d’imposta è prevista l’esclusione dai controlli formali relativamente agli oneri indicati nel mod. 730 precompilato forniti dai soggetti terzi, salvo che per la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni / deduzioni / agevolazioni (sono esclusi anche i controlli preventivi in caso di rimborso superiore a € 4.000). Qualora la dichiarazione (precompilata) sia presentata tramite un CAF / professionista abilitato i controlli formali e preventivi, effettuati nei confronti di quest’ultimi, non vengono meno;
2. presentare la dichiarazione precompilata con modifiche / integrazioni. In tale situazione in caso di:
- presentazione diretta ovvero tramite il sostituto d’imposta la dichiarazione rimane sottoposta al controllo formale in capo al contribuente;
- presentazione tramite un CAF / professionista abilitato, il controllo formale è effettuato nei confronti di questi ultimi, salvo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni / deduzioni / agevolazioni;
3. rifiutare la dichiarazione. In tale ipotesi il contribuente potrà rivolgersi al sostituto d’imposta o ad un CAF / professionista abilitato per presentare la dichiarazione dei redditi, compilata con le ordinarie modalità.
Rispetto allo schema di Decreto è precisato che, in caso di rilascio del visto di conformità “infedele” da parte del CAF / professionista abilitato sono richieste a quest’ultimo non solo l’imposta ma anche le sanzioni (30%) e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/73, salvo che il visto infedele non sia stato generato dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente (non risulta più applicabile la sanzione da € 258 a € 2.582).
Se entro il 10.11 dell’anno in cui la violazione è commessa il CAF / professionista presenta una dichiarazione rettificativa ovvero invia una specifica comunicazione dei dati interessati dalla rettifica, qualora il contribuente non intenda presentare detta dichiarazione, in capo al CAF / professionista è applicata la sola sanzione (se il versamento è effettuato entro la predetta data la sanzione è ridotta ad 1/8).
In caso di dichiarazione rettificativa il contribuente deve versare la maggior imposta dovuta e i relativi interessi.
Con riferimento ai soggetti che appongono il visto di conformità ex DM n. 164/99 è confermato l’aumento del massimale minimo della prescritta polizza assicurativa (non inferiore a € 3 milioni).