03/12/2014
L’Amministrazione finanziaria riqualifica il conferimento d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione come un’unica operazione di cessione d’azienda. Senza riconoscere autonomia ai singoli atti presentati per la registrazione e invocando l’art.20 d.P.R. n.131/86, l’imposta di registro è così accertata e liquidata unitariamente, anziché atto per atto, e in misura proporzionale anziché fissa. La questione è alquanto delicata e controversa.
L’orientamento del Fisco, infatti, non sempre trova conforto nella giurisprudenza di merito (CTR Lombardia519/14; CTP Milano 168/12; CTP Emilia Romagna 69/12), per lo più favorevole al contribuente. Presso quella dilegittimità, invece, si è consolidato un indirizzo favorevole alla pretesa dell’Erario di tassare più atti come un unicoatto, attribuendo all’art.20 citato in precedenza il ruolo di norma antielusiva (Cassazione, sentenze 21770/14; 6405/14; 28259/13; 16345/13). Secondo la Suprema corte questa norma consentirebbe di dare rilievo agli interessi effettivamente perseguiti dalle parti, facendo sì che una pluralità di negozi strutturalmente collegati possano considerarsi, ai fini della tassazione, come un fenomeno unitario. L’indirizzo suscita forti perplessità e pare frutto di forzature interpretative. Il potere di riqualificazione consentito dall’art.20 dovrebbe intendersi come limitato all’individuazione della sostanza giuridica del singolo atto sottoposto a registrazione. Lo scopo è proprio quello di togliere rilievo agli effetti voluti dalle parti e di superare qualificazioni giuridiche inesatte o artificiose.
Secondo questa interpretazione, la norma non consente la riqualificazione unitaria degli effetti economici di una serie concatenata di atti, poiché l’imposta di registro si applica atto per atto, senza che possano assumere rilievo elementi estranei e tantomeno la volontà delle parti.